A rischio incostituzionalità i 43 euro per aprire la causa (Cass. Civile, ordinanza interlocutoria n. 32227 dell'11 dicembre 2025)

A rischio incostituzionalità i 43 euro per aprire la causa (Cass. Civile, ordinanza interlocutoria n. 32227 dell'11 dicembre 2025)
Elisa Demma, Presidente Movimento Forense

Termini Imerese, 12 dicembre 2025. 

«Senza alcuna logica».
Rischia l’incostituzionalità la norma della legge di bilancio 2025 che subordina l’apertura della causa civile al previo pagamento della somma di 43 euro a titolo di contributo unificato senza alcun collegamento tra l’imposizione del tributo e, ad esempio, un obiettivo di razionalizzazione del servizio giustizia né tra l’obbligo di versamento e l’esito dei pregressi gradi di giudizio.
A sollevare la questione di legittimità dell’articolo 1, comma 812, della legge 30/12/2024 n. 207 per contrasto coi principi di ragionevolezza, diritto di difesa e giusto processo è la Cassazione in un’ordinanza pubblicata l’11 dicembre 2025 dalla terza sezione civile.

*Giustizia negata*

Parla chiaro la norma in vigore dal primo gennaio scorso: la causa civile non può essere iscritta a ruolo se prima non si pagano i 43 euro.
E dunque può essere il cancelliere con un suo provvedimento a disporre il rifiuto in caso di mancato o insufficiente versamento.
In Cassazione un provvedimento organizzativo della prima presidenza ha affidato al giudice della sezione la valutazione della disposizione.
L’obbligo di pagamento, rilevano i giudici di legittimità, non conosce esclusioni neppure per chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato: «appare dettata dall’unico obiettivo di “fare cassa”», esercitando una coazione indiretta a carico di chi si rivolge al servizio giustizia.
La somma, fra l’altro, resta la stessa a prescindere dal valore dei ricorsi: anche nelle cause per le quali il contributo unificato risulta maggiore basta pagare 43 euro per evitare l’improcedibilità, il che costituisce un vantaggio per chi può permettersi cause onerose; nulla è previsto, invece, per consentire «l’accesso alla giurisdizione» per chi è «privo di mezzi»

*Disparità di trattamento*
«Palese è anche la violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione».
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Con ordinanza interlocutoria n. 32227 del 11 dicembre 2025 la terza sezione civile della Cassazione solleva la questione di legittimità costituzionale dell'atto 1 comma 813 della L 207 del 30/12/204 per lesione del Diritto di difesa.