CARCERE A “NUMERO CHIUSO” . “Nessuno può essere detenuto in forza dell’esecuzione di una sentenza in un istituto che non abbia un posto letto regolarmente disponibile”
Torino, 16 ottobre 2025. Di Chiara Zarcone, Avvocato del foro di Torino, giurista, già Cultore della materia Diritto Penale presso l’ Università degli studi di Torino.
(L'articolo che segue, per scelta dell'autore, è stato scritto senza l'intervento dell'Intelligenza Artificiale - NDR)
L’ Annosa quaestio del sovraffollamento carcerario è assai risalente nel tempo ed è stata oggetto di analisi – e di tentativi di risoluzione - da parte di praticamente tutte le forze politiche che si sono avvicendate sin dal dopoguerra.
Il punto di partenza di ogni riflessione non può che muovere dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, in tema di ordinamento penitenziario ed esecuzione delle misure privative e limitative della libertà - tutt’oggi vigente - .
Tale legge afferma, sin dall’art. 1, che il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.
Si badi bene. Il tema è di speciale importanza poiché si collega a doppia mandata alla tutela della dignità della persona e al rispetto dei suoi diritti fondamentali, il cui riconoscimento assume, proprio in ambito penitenziario, connotati specifici, sia perché il loro esercizio è condizionato dal fatto che i soggetti ristretti si trovino in una condizione di limitazione della propria libertà personale, sia perché attraverso il godimento dei diritti fondamentali, è possibile perseguire il difficilissimo fine rieducativo della pena costituzionalizzato all’art. 27, comma 3, Cost.
Occorre sul punto richiamare quanto chiarito dalla Corte costituzionale, secondo la quale é estranea al vigente ordinamento costituzionale l’idea che la limitazione della libertà personale possa comportare il disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un generalizzato assoggettamento all’organizzazione penitenziaria, il quale si basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti.
La Corte Costituzionale ha ripreso tali conclusioni, richiamando il legislatore ad un intervento tempestivo sul tema con la sentenza 279/2013, nella quale – rilevata la pluralità di possibili configurazioni dello strumento normativo occorrente per impedire che si protragga un trattamento detentivo contrario al senso di umanità – ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità poste alla sua attenzione, affermando tuttavia come “...non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato nella presente pronuncia”.
Se i diritti inviolabili dell’uomo possono essere limitati in caso di restrizione della libertà personale, per le finalità che sono proprie a tale restrizione, essi non possono parimenti essere annullati da tale condizione.
Analizzando un ulteriore aspetto viene in gioco la nota concezione polifunzionale della pena, secondo la quale la Costituzione afferma, accanto alle finalità tradizionali sue proprie - consi dissuasione, nella prevenzione, nella difesa sociale, nella retribuzione - che la pena deve “tendere” a rieducare: il che, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, “indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue” (Corte cost. sent. 313/1990, ma sul punto si veda ex multis anche Corte cost. sent. 349/1993).
Ciò si traduce non soltanto in norme e direttive obbligatorie, rivolte all’organizzazione e all’azione delle istituzioni penitenziarie, ma anche nella tutela dei diritti di coloro che si trovino in stato di detenzione.
Pertanto, l’esecuzione della pena e la rieducazione che ne é finalità, non possono mai consistere in “trattamenti penitenziari” che comportino condizioni incompatibili col riconoscimento della soggettività di quanti si trovano nella restrizione della loro libertà.
In quest’ ottica complessiva la dignità della persona “é dalla Costituzione protetta attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell’uomo che anche il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell’esecuzione penale” (Corte cost. sent. n. 114 del 1979).
Il Silvestri in un formidabile scritto “La dignità umana dentro le mura del carcere”, evidenziava la necessità che la struttura carceraria fornisca strumenti concreti perché il detenuto eserciti tutti i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, potendosi escludere solo le modalità di esercizio incompatibili con la sicurezza della custodia, soffermandosi poi in particolare sui diritti fondamentali di natura sociale (“La dignità umana non si acquista per meriti e non si perde per demeriti. Dignità e persona coincidono: eliminare o comprimere la dignità di un soggetto significa togliere o attenuare la sua qualità di persona umana.” Ciò non è consentito a nessuno e per nessun motivo.” ibidem).
Non si può che fare riferimento alla sentenza Torreggiani e altri c. Italia, dell’8 gennaio 2013, con la quale la Corte Edu, riconoscendo la violazione dell’art. 3 Cedu in presenza di uno spazio vitale individuale di 3 metri quadri, ridotto dalla presenza di mobilio nelle celle, ha richiamato la necessità di un intervento più generale dello Stato italiano in tema di sovraffollamento carcerario, a fronte dei problemi strutturali riscontrati, evidenziando il bisogno urgen- te di offrire alle persone interessate una riparazione appropriata su scala nazionale.
Proprio in tale occasione la Corte ha affermato che la carcerazione non solo non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalle Convenzioni internazionali ma in alcuni casi, la persona ristretta può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione.
In questo contesto, l’articolo 3 Cedu pone a carico delle autorità un obbligo positivo e stringente: assicurare a ogni detenuto condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana e modalità di esecuzione della pena che non sottopongano la persona ad uno stato di sconforto né ad una prova d’intensità che ecceda l’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione.
In questo contesto la mancanza di spazio in un istituto penitenziario può costituire l’elemento centrale dal quale prendere le posse al fine di operare una valutazione della conformità di una data situazione all’articolo 3 Cedu.
Non si ignora che al tema del cosiddetto “spazio vitale” possono affiancarsi anche altre circostanze quali ad esempio il rispetto delle esigenze sanitarie di base e la possibilità di godere di luce ed aria naturali.
Nel solco sin qui tracciato si inserisce la proposta di legge (Atto Camera n. 2520 assegnata alla II Commissione Giustizia in sede Referente l’8 ottobre 2025) avente ad oggetto “Disposizioni in materia di misure alternative alla detenzione in caso di mancanza di posti letto disponibili negli istituti di pena“.
Ai sensi dell’art. 1 della proposta, “nessuno può essere detenuto in forza dell’esecuzione di una sentenza in un istituto che non abbia un posto letto regolarmente disponibile”.
Proprio il citato art. 1 prosegue prevedendo che “qualora non sia possibile l’esecuzione della sentenza di condanna a una pena detentiva, nei confronti di un soggetto proveniente dallo stato di libertà, nell’istituto di assegnazione e non sia possibile individuarne altro idoneo in conformità con il principio di territorializzazione della pena, la pena è espiata in taluno dei luoghi di cui all’articolo 47-ter Legge 26 luglio 1975, n. 354 o in altro luogo indicato dal condannato, secondo le modalità e le prescrizioni stabilite dal giudice dell’esecuzione“.
La proposta si rende necessatia dall’esigenza sempre più stringente di ricondurre finalmente la sanzione della pena detentiva all’interno del quadro costituzionale e internazionale, nel rispetto in primo luogo della dignità della persona detenuta, del diritto alla salute, del principio di non disumanità della pena e della sua finalità rieducativa nonché in osservanza del divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti, a cui l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo accorda una protezione assoluta ed inderogabile.
Da qui l’esigenza di individuare soluzioni risolutive, anche in via graduata.
Da qui la scelta del cosiddetto numero chiuso degli istituti penitenziari - strumento già spe rimentato in altri ordinamenti anche europei -.
Tale strumento costituirebbe una sorta di precondizione per un effettivo esercizio dei diritti previsti dal vigente sistema penitenziario prevedentdo in estrema sintesi che l’esecuzione della pena detentiva non possa aver luogo se negli istituti penitenziari non vi è dispo- nibilità di un posto conforme a livelli minimi, imponendo in tal caso la conversione dell’ordine di esecuzione in una misura alternativa alla detenzione stessa.
Tale sistema eviterebbe la possibilità di applicare una pena detentiva nei casi in cui non possa essere garantito il rispetto dei diritti fondamentali evitando al contempo di rinunciare alla legalità, abdicando alla giurisdizione costituzionale e normalizzare la tortura.
Nel dettaglio, l’articolo 1 della proposta di legge stabilisce che nessuno possa essere detenuto per esecuzione di una sentenza in un istituto che non abbia un posto letto regolarmente disponibile sulla base dei livelli di abitabilità vigenti con riferimento agli ambienti di vita nelle civili abitazioni, come definiti dal decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975.
Qualora non si riveli possibile nel rispetto dei livelli citati, dare esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nell’istituto di assegnazione, né in altro istituto che non contraddica il principio di terri- torializzazione della pena di cui all’articolo, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, si prevede che la pena sia espiata nella forma della detenzione domiciliare prevista dall’articolo 47-ter della medesima legge n. 354 del 1975, oppure in altro luogo individuato dal condannato, in osservanza delle eventuali prescrizioni sta- bilite dal giudice dell’esecuzione.
La proposta di legge stabilisce a tal fine che il Ministero della giustizia predisponga una lista dei soggetti che attendono di scontare la pena della detenzione carceraria, secondo l’ordine cronologico dell’emissione delle condanne, e che sia mantenuto libero un adeguato numero di posti regolarmente disponibili affinché possa essere riservato all’esecuzione della pena nel caso essa derivi dalla commissione di reati contro la persona ovvero di taluni dei delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quinquies, del codice di procedura penale.
Il periodo di conversione temporanea dell’ordine di esecuzione della pena in obbligo di permanenza domiciliare viene egualmente computato al fine della complessiva durata della pena, al pari della detenzione in carcere, salvo nel caso in cui il soggetto condannato violi l’obbligo di permanenza domiciliare o le eventuali prescrizioni sta- bilite dal giudice.
In quel caso il computo viene interrotto. L’articolo 2, infine, stabilisce che il Ministro della giustizia, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, stabilisca il numero di posti letto regolarmente disponibili in ciascuno degli istituti di pena italiani, sulla base di un conteggio effettuato applicando i livelli vigenti con riferimento agli ambienti di vita nelle civili abitazioni, come definiti dal decreto del Ministro della sanità.
Si tratta di una proposta che si inserisce nel solco di un percorso di riforma organica e strutturale dell’ordinamento penitenziario.
Lo scopo sarebbe quello di creare delle case territoriali di reinserimento sociale, strutture intermedie di piccole dimensioni destinate all’accoglienza e al reinserimento sociale di soggetti a bassa pericolosità che debbono espiare una pena, anche residua, inferiore a un anno.
Gli interventi normativi citati sono sinergicamente accomunati dall’obiettivo di ricondurre l’esecuzione penale entro i confini della legalità costituzionale e nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone, promuovendo forme di detenzione dignitosa e percorsi orientati all’effettivo reinserimento nella società.
Si auspica che l’approvazione del disegno di Legge in esame possa rappresentare un significativo punto di partenza – non di arrivo – per una innovazione decisiva della Legislazione sul tema e che sia risolutiva della crescente situazione di disagio dei detenuti che, oramai troppo spesso, scelgono di togliersi la vita in carcere.