Consob rivoluziona l`accesso al mercato

Arrivano le modifiche regolamentari della Consob per «razionalizzare e alleggerire gli adempimenti degli operatori e per favorire l`accesso al mercato a imprese e risparmiatori».

La Commissione nazionale per le società e la borsa annuncia l`avvio della seconda tranche della semplificazione normativa. Le materie oggetto delle nuove modifiche, «approvate a seguito di un`ampia consultazione con il mercato -si spiega in una nota- sono: gli obblighi informativi, le offerte pubbliche, i diritti dei soci, gli emittenti titoli diffusi». È stata inoltre effettuata una revisione della disciplina dell`informativa societaria con l`accorpamento di tutte le disposizioni che prevedono comunicazioni al pubblico e alla Consob, mantenendo inalterati i relativi obblighi. Un primo pacchetto di modifiche regolamentari, si ricorda, era stato approvato dalla Commissione nello scorso gennaio e aveva riguardato la disciplina dei prospetti, delle ammissioni a quotazione, degli obblighi informativi e dei mercati regolamentati.

Le modifiche ai regolamenti Consob, si spiega in una nota, «intervengono sulla disciplina degli emittenti e dei mercati con tre obiettivi: eliminare le disposizioni non previste dalla normativa comunitaria (goldplating) e non giustificate da specificità del mercato italiano; razionalizzare gli adempimenti delle società quotate al fine di ridurne gli oneri; preservare la tutela degli investitori insieme all`efficienza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali». In particolare, per quanto riguarda gli obblighi informativi, sono state unificate in un unico corpo normativo le comunicazioni al pubblico e alla Consob. Vengono diffuse al pubblico le informazioni sugli eventi e circostanze rilevanti e viene meno l`obbligo di commento dei rumors, fermo restando il potere della Consob di chiedere la diffusione di informazioni quando sussiste il rischio che il pubblico sia indotto in errore. Sul fronte degli assetti proprietari sono stati eliminati gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti non previste dalla direttiva Transparency (soglie del 35%, 40%, 45% e 75%). Novità anche per i patti parasociali: dal 1° luglio 2013 entra in vigore una nuova disciplina sulla pubblicità dei patti parasociali che semplifica gli adempimenti a carico degli aderenti. E per le operazioni straordinarie e l`acquisto di azioni proprie vengono semplificati alcuni adempimenti informativi delle società quotate, senza pregiudicare il livello di trasparenza societaria. Per agevolare lo sviluppo delle piattaforme di negoziazione quale canale di finanziamento alternativo alla quotazione delle medie imprese, sono razionalizzati gli obblighi a carico dei gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione e degli internalizzatori sistematici.

Sul fronte dei diritti dei soci, viene adottata la soglia unica dell`1% delle quote di possesso necessarie per la presentazione delle liste: nell`ottica di semplificare la disciplina, per tutte le società con capitalizzazione compresa tra uno e 15 miliardi di euro. Per le società con capitalizzazione inferiore si introduce la soglia unica del 2,5%. Rimangono inalterate le disposizioni che prevedono la soglia dello 0,5% per le società con elevata capitalizzazione, la soglia del 4,5% in presenza di particolari condizioni e la disciplina speciale prevista per le società cooperative. Per le società neo-quotate si prevede, infine, la facoltà di adottare una percentuale non superiore al 2,5% limitatamente al primo rinnovo del Cda dopo la quotazione. Le informazioni da inserire nel verbale assembleare sono semplificate così come la pubblicazione degli accordi sugli incroci azionari e il relativo stoccaggio, quando costituiscono una duplicazione di adempimenti già previsti da altre disposizioni. Sul fronte della definizione di emittente titoli diffusi è stata elevata da 200 a 500 la soglia relativa al numero di azionisti e di obbligazionisti rilevante per l`applicazione della disciplina. Si consente inoltre agli emittenti titoli diffusi di utilizzare per la pubblicazione delle informazioni il proprio sito internet dell`emittente, ovvero, in alternativa, uno Sdir (Sistema per la diffusione delle informazioni regolamentate).

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