LA RIDUZIONE AUTOMATICA DEI COMPENSI DEGLI AVVOCATI È INCOSTITUZIONALE
Trento, 4 dicembre 2025. Di Paolo Rosa, avvocato. Già Presidente di Cassa Forense
L’art. 130 del DPR 30.05.2002, n. 115 stabilisce che, in caso di ammissione di una parte del giudizio civile al patrocinio a spese dello Stato, gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.
Il Tribunale ordinario di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 130 per la posizione del consulente tecnico di parte che aveva impugnato la liquidazione del proprio compenso, ridotta alla metà.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 179/2025, depositata il 02.12.2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 130 del DPR 30.05.2002, n. 115 nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norme dell’art. 54 dello stesso DPR n. 115 del 2002.
Per la Corte Costituzione la previsione di cui all’art. 54, in altri termini, costituisce una clausola di salvaguardia, il cui mancato rispetto comporta un’alterazione del sistema disegnato dal Legislatore; tanto che, secondo le decisioni da ultimo richiamate, il mancato adeguamento delle tariffe ha fatto sì che la base di calcolo dei compensi fosse già seriamente sproporzionata per difetto, pur considerando il contemperamento imposto dalla natura pubblicistica della prestazione (in questo senso anche la sentenza n. 16 del 2025).
Per la Corte Costituzionale sussiste quindi la violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di ragionevolezza e dell’art. 24 Cost. come vulnus al diritto di difesa.
È vero che i parametri per gli avvocati sono stati aggiornati ma questo non impedisce la produzione di effetti distorsivi e incompatibili con i principi richiamati dalla Corte Costituzionale perché, come giustamente hanno osservato le Camere Civili nel comunicato del 03.12.2025, “l’avvocatura svolge una funzione essenziale ed è irragionevole chiedere agli avvocati di farsi carico dei costi strutturali del sistema giustizia attraverso un abbattimento automatico e indiscriminato della metà del proprio compenso, rischiando di indebolire la tutela dei soggetti più fragili”.