BIANCO, ROSSO E GREEN. La Legge 2 febbraio 2024, n. 11

BIANCO, ROSSO E GREEN. La Legge 2 febbraio 2024, n. 11

Torino, 3 luglio 2024. Di Chiara Zarcone, avvocato del foro di Torino, giurista, già Cultore della materia Diritto Penale presso l’ Università degli studi di Torino.

Il 9 dicembre 2023 il Governo sottoponeva alle Camere il decreto legge 9 dicembre 2023 n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo energetico ed in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, affinché potesse essere convertito in Legge.

Il Decreto in questione si inscrive nell’attuale contesto di mercato che purtroppo subisce le influenze del conflitto russo-ucraino e delle conseguenti ricadute geopolitiche e che risulta essere caratterizzato, in conseguenza, da dinamiche incerte anche per effetto dell’esposizione alla volatilità dei prezzi dell’energia elettrica.

Tali circostanze rappresentano un elemento di rischio per la competitività internazionale delle imprese energivore e si sono rese necessarie a tal proposito misure tempestive e funzionali a contenere la crescita dei costi energetici, anche attraverso un maggior ricorso all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili ( si veda Camera dei Deputati n. 1606 - Disegno di Legge -).

In tale contesto, così come poc'anzi disegnato, è risultata evidente l’esigenza di provvedere alla sicurezza delle forniture nazionali, garantendo al contempo la capacità di far fronte con continuità alla domanda di energia ed alla più possibile economicità della stessa e, dall’altro lato, parimenti era necessario perseguire il raggiungimento degli impegnativi obiettivi di decarbonizzazione, aspetti che operano tra loro in modo sinergico ma che richiedevano la necessaria adozione di misure urgenti, quali quelle che caratterizzavano il decreto legge n. 181.

Per ragioni di opportunità e di rispetto della pazienza del Lettore, non si analizzeranno nel dettaglio i singoli articoli della Legge, ma si porrà l'accento su quelli ritenuti più significativi, benché è necessario evidenziare come tutto il corpus della Legge sia in primo luogo degno di nota, deinde dotato di una buona componente innovatrice essendo portatore di sentimenti ed esigenze puramente contemporanei.

L’articolo 1 rappresenta l' ottima dichiarazioni d'intenti della Legge in quanto finalizzato alla promozione degli investimenti volti all’autoproduzione di energie rinnovabili nei settori caratterizzati da forte consumo di energia elettrica, tenuto conto degli obiettivi previsti per l’anno 2030 dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC - si legga “Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima” - strumento previsto dall'UE per definire le politiche e misure italiane per il raggiungimento degli obiettivi energia e clima al 2030) in relazione allo sviluppo della capacità di generazione da fonti rinnovabili e alla decarbonizzazione del settore industriale.

Proprio in merito al Piano Nazionale Integrato è necessario porre l'attenzione sul fatto che sia stato proprio questo a prevedere specifiche misure volte a promuovere un crescente ricorso all’energia da fonti rinnovabili nell’ambito dei processi industriali, con lo scopo in primo luogo di raggiungere gli obiettivi di valorizzazione delle fonti rinnovabili condivisi a livello sovranazionale, deinde di far fronte all' esigenza di ridurre - grazie allo sviluppo dell’autoproduzione e dei contratti di approvvigionamento energetico a lungo termine - il rischio di esposizione dei consumatori e delle imprese alla volatilità dei prezzi nei mercati.

La disposizione in oggetto non può che essere inquadrata in una più ampia ottica che, di fatto, è quella di sostenere la ripresa economica del Paese e dunque i settori più in difficoltà.

L' art. 1 è in realtà assai complesso e si compone di diversi commi e diverse lettere ma semplificando estremamente possiamo dire che prevede:

- l’attribuzione di una preferenza, nell’individuazione del concessionario delle superfici di proprietà pubblica da destinare alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico dei soggetti iscritti nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali;

  • la realizzazione, in accordo con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di un meccanismo volto a promuovere lo sviluppo, da parte delle imprese energivore, di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili, basato sulla stipulazione di contratti tra il Gestore dei servizi energetici e le imprese interessate. In virtù di tale meccanismo, le imprese dovrebbero impegnarsi nella realizzazione di nuovi impianti di produzione a fonti rinnovabili a fronte dell’anticipazione, proprio da parte del Gestore dei servizi energetici, dell’energia elettrica nella sua disponibilità, ad un prezzo che rifletta i costi efficienti medi di produzione da impianti che utilizzano tecnologie mature nel settore di riferimento (Ibidem).

L' art. 3 rubricato come "Disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche" in- terviene sul settore delle concessioni geotermoelettriche.

Tale questione rientra sia nella materia di legislazione concorrente della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia", i cui princìpi fondamentali, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, non tollerano eccezioni nell’intero territorio nazionale (si veda Corte costituzionale, Sentenza n. 69 del 2018), sia, in parte, nella materia di legislazione esclusiva della "tutela della concorrenza", di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione ("Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: ... e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;"), che è cristallizzata dalla giurisprudenza come materia cosiddetta trasversale, con conseguente possibilità di influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni (si veda fra tutte Corte costituzionale, Sentenza n. 93 del 2017).

L’articolo 4 rubricato come "Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili" prevede, al comma 1, che, per finalità di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, sia destinata ad alimentare un fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e da ripartire tra le regioni per l’adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio.

L’articolo 8 rubricato come "Misure per lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare" reca disposizioni funzionali alla creazione del perfetto terreno di coltura per sviluppo di una filiera che conduca alla realizzazione e all’esercizio di impianti eolici flottanti in mare, promuovendo specifici investimenti nel Mezzogiorno d’Italia.

Il primo comma prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica pubblichi un avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse allo scopo di individuare delle aree demaniali marittime, in due porti del Mezzogiorno soggetti alla gestione di un’autorità di sistema portuale, con il relativo specchio acqueo esterno alle difese foranee ai sensi dell’articolo 18, comma 1, secondo periodo, della legge n. 84 del 1994, destinate, nel rispetto degli strumenti di pianificazione in ambito portuale, alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l’assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale stessa.

Le manifestazioni di interesse devono essere presentate dalle autorità di sistema portuale, sentite le autorità marittime competenti per i profili attinenti alla sicurezza della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso.

La relazione tecnica allegata al Disegno di Legge evidenzia come sia possibile stimare una produzione nazionale di circa 50 milioni di metri cubi di gas all’anno in più rispetto ai 3 miliardi attualmente prodotti in media annualmente e 900 milioni di metri cubi di gas in più (da produrre in 20 anni) rispetto a quanto garantito dal vigente articolo 16 del decreto legge n. 17/2022 e come tale stima non tenga conto dell’ulteriore possibile incremento della produzione derivante da interventi tecnici di ottimizzazione dell’attività di recupero ed estrazione del gas che gli operatori potranno valutare di attuare anche mediante realizzazione di nuove infrastrutture minerarie per la ricerca e lo sviluppo della produzione di gas nell’ambito di concessioni esistenti.

(Si veda relazione allegata al Disegno di Legge de quo).

Particolare attenzione meritano sicuramente gli gli articoli finali della Legge che ineriscono gli aiuti ai territori colpiti da calamità naturali.

L' art. 15 è rubricato come "Disposizioni urgenti per l’attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023" modifica la normativa inerente le tipologie di danno per le quali sono erogabili contributi economici finalizzati all'attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Tale articolo chiarisce un possibile dubbio interpretativo circa l’espressione "prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio" escludendo dal contributo riconosciuto dal Commissario straordinario, i prodotti vegetali non ancora raccolti e che sono soggetti ad altre forme di contributo.

Lo scopo della norma è quello di valorizzare le produzioni tipiche del territorio, annoverando tali prodotti, ove danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal primo maggio 2023 nei territori delle regioni Emilia- Romagna, Toscana e Marche, tra quelli ammessi a contributo da parte del Commissario straordinario, consentendo ai soggetti legittimati, previa presentazione di perizia asseverata dalla quale emerga il nesso di causalità tra il danno e gli eventi alluvionali, di integrare la domanda con la documentazione degli enti di certificazione che certificano la filiera e che sono stati riconosciuti dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

L'articolo 16 rubricato come "Deroga ai requisiti minimi di efficienza per la ricostruzione a seguito di alluvione" consente, nei casi di ricostruzione privata del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal primo maggio 2023 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di escludere l'obbligo di applicare determinati requisiti minimi energetici, ove essi richiedano interventi aggiuntivi rispetto alle attività di ripristino e riparazione dei danni occorsi al patrimonio privato.

La ratio della norma risiede nel fatto che il Legislatore ha giustamente ritenuto inopportuno porre a carico dei cittadini colpiti da calamità l’onere obbligatorio degli adeguamenti richiesti dal decreto legislativo n. 192 del 2005.

Infatti nei casi di patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi alluvionali l’obbligo di adeguamento alla normativa in materia di requisiti minimi non sorge a seguito della decisione volontaria di eseguire una manutenzione straordinaria sul proprio edificio, bensì in ragione dell’esigenza di riparare danni prodotti da eventi calamitosi.

Gli articoli seguenti perseguono la medesima ratio dei precedenti, ossia approntare concreti aiuti alle regioni flagellate da calamità naturali.

Questa Legge rappresenta per la Nostra Nazione un impegno quotidiano ad affrontare le sfide energetiche, climatiche e ambientali, sfida alla quale nessuno di noi può e deve sottrarsi, non tanto e non solo in ragione delle logiche di mercato e delle mutevoli necessità della collettività, quanto in ragione di un' etica "green" che sia rivolta ad un futuro più sostenibile e certo. In ultimo non si può che evidenziare come anche la migliore delle leggi subisca la mediazione applicativa dell 'uomo e quindi affidare - fiduciosi - ai posteri l'ardua sentenza.

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