Le quote rosa nelle quotate, ecco i risultati della consultazione

La Commissione Consob ha sottoposto alla consultazione dei partecipanti al mercato un documento che contiene proposte di modifica del regolamento emittenti (Re), in attuazione delle deleghe contenute negli artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Tuf, come modificati dalla legge 12 luglio 2011, n. 120, in materia di equilibrio tra generi nella composizione e nomina degli organi sociali delle società quotate (cc.dd. “quote rosa”). Il 12 luglio 2011 è stata approvata la legge n. 120 con la quale, analogamente a quanto avvenuto in diversi ordinamenti europei, sono state introdotte in Italia le quote di genere per la composizione degli organi sociali delle società quotate (nonché delle società a controllo pubblico). I nuovi commi 1-ter dell’art. 147-ter e 1-bis dell’art. 148 del Tuf impongono alle società quotate il rispetto di un criterio di composizione di genere degli organi sociali, in base al quale al genere meno rappresentato spetta almeno un terzo degli organi di amministrazione e controllo.

 Il legislatore ha previsto una gradualità nell’applicazione della quota di genere stabilendo che al primo rinnovo la quota del genere meno rappresentato sia almeno pari a un quinto degli organi sociali. Inoltre, il criterio di riparto stabilito dalla legge trova applicazione per tre mandati.

La legge introduce, infine, un sistema sanzionatorio articolato e progressivo. Laddove la composizione dell’organo risultante dall’elezione non rispetti il criterio di riparto, la Consob diffida la società affinché si adegui alle prescrizioni normative entro il termine massimo di quattro mesi. In caso di inottemperanza, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria e stabilisce un nuovo termine di tre mesi entro il quale la società è tenuta ad adeguare la composizione dei propri organi. Qualora entro tale termine il criterio di riparto non sia ancora rispettato, i componenti eletti decadono dalla carica.

La legge attribuisce alla Consob il compito di stabilire con regolamento in ordine alla violazione, all’applicazione e al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare. Il regolamento dovrà essere adottato entro sei mesi dall’entrata in vigore delle nuove previsioni, ossia entro il 12 febbraio 2012.

In attuazione di tali deleghe la Consob sottopone dunque al mercato una proposta di modifica del Re.  Il documento sottoposto a consultazione si articola in quattro sezioni: la prima espone il quadro di riferimento e gli obiettivi della normativa, con ampia ricognizione sulla presenza delle donne negli organi di amministrazione delle società quotate nel triennio 2008-2010; la seconda illustra la legge 120/2011 e la delega alla regolamentazione della Consob; la terza presenta l’apparato sanzionatorio; la quarta riporta l’articolato, nonché il questionario appositamente predisposto.

Il termine per trasmettere alla Consob il questionario compilato, eventualmente integrato con le ulteriori informazioni e valutazioni ritenute utili è il 10 gennaio 2012. Come di consueto, i commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli.

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