IL BALNEARE TRA PRIVILEGI E PROROGHE

IL BALNEARE TRA PRIVILEGI E PROROGHE
FRITS BOLKESTEIN - POLITICO OLANDESE

Trento, 2 maggio 2024. Di Paolo Rosa, avvocato.

L’annosa questione delle concessioni balneari sta esplodendo dopo la sentenza del Consiglio di Stato 3940/2024 del 30.04.2024.

Il diritto di “insistenza” (preferenza alle precedenti concessioni già rilasciate) contrasta con la normativa europea (Bolkestein).

Già il 7 aprile 2008 l’Italia si era impegnata a rendere la legislazione interna conforme al diritto europeo.

Siamo invece passati, di proroga in proroga, e l’ultima è al 31.12.2024.

Questo il quadro.

Ora si pongono due problemi:

  • La Pubblica Amministrazione può disapplicare la norma nazionale in conflitto con il diritto europeo?

  • Il Consiglio di Stato può sostituirsi al legislatore?

L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 09.11.2021, n. 17, ha risposto, positivamente, al primo problema.

L’adunanza plenaria ha, infatti, affermato che la legge nazionale in contrasto con la norma europea, dotata di efficacia diretta, non può essere applicata né dal Giudice né dalla Pubblica Amministrazione.

Ne consegue che le proroghe sono tamquam non esset, con il venir meno della concessione, anche se è stata oggetto di giudicato.

Per mitigare gli effetti dell’operatività della propria sentenza, il Consiglio di Stato aveva fissato la data del 31.12.2023 per l’indizione delle gare.

La sentenza precisava però, pro futuro, che eventuali proroghe legislative del termine del 31.12.2023, sarebbero state in contrasto con il diritto della UE e non applicabili sia dal Giudice che dalla Pubblica Amministrazione.

E così esplode il secondo dei problemi che ho sopra evidenziato.

Certamente spetta al Consiglio di Stato la funzione nomofilattica, ma può il Consiglio di Stato sostituirsi al legislatore? O non deborda, piuttosto, nella discrezionalità giudiziaria normo creativa?

Vi è sconfinamento del potere giudiziario in quello legislativo?

A Corte Costituzionale con la sentenza 12.10.2012, n. 230, ha criticato la legittimità del potere normativo giurisprudenziale, perché incompatibile con il principio di legalità.

Siamo di fronte ad un intervento di sussidiarietà impropria tra poteri dello Stato, quello legislativo, che non provvede, e quello giudiziario, che si sostituisce colmando il vuoto.

Siamo però nella patologia del sistema istituzionale.

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