L`Esma si pronuncia in maniera definitiva sui fondi alternativi

L`Esma (European Securities and Markets Authority), l’autorità europea per i mercati finanziari alla quale partecipa anche la Consob, ha pubblicato il parere finale per la regolamentazione dei fondi alternativi che ricadono sotto la direttiva Aifmd (Directive on Alternative Investment Fund Managers). Il documento (Esma/2011/379) è stato elaborato dal gruppo di esperti sul risparmio gestito guidato dal presidente della Consob, Giuseppe Vegas, all’esito di ampie consultazioni dei partecipanti al mercato (v. “Consob Informa” n. 29 e n. 33/2011). Il testo è stato trasmesso il 16 novembre 2011 alla Commissione europea che metterà a punto le relative misure di attuazione sulla base del parere dell’autorità europea.   La regolamentazione proposta dall’Esma definisce una cornice normativa complessiva per i fondi alternativi (principalmente hedge funds, fondi di private equity e di real estate), per le società di gestione e per le banche depositarie. Il documento intende inoltre contribuire agli obiettivi della direttiva Aimfd: aumentare la trasparenza, prevenire l’insorgere di rischi sistemici e conseguire una più ampia tutela degli investitori. Il parere indica, tra l’altro, i principi generali e le soglie dimensionali che consentono di valutare se un gestore sia o meno assoggettato alla direttiva,  unitamente ai requisiti di trasparenza e alle condizioni di impiego della leva finanziaria che dovranno essere adottati dalle società di gestione.

L`Esma si pronuncia in maniera definitiva sui fondi alternativi
 
Il documento si articola in quattro sezioni principali:
previsioni di carattere generale sulle società di gestione, le autorizzazioni e le condizioni operative: in questa sezione sono indicate le soglie utili per l’applicazione della direttiva oltre alle regole in materia di gestione dei conflitti d’interesse e di requisiti organizzativi dei gestori, definite sulla base delle analoghe prescrizioni delle direttive Mifid e Ucits;
 
governace delle banche depositarie: nella seconda sezione del parere sono inclusi i criteri di valutazione per la gestione prudenziale dei fondi e le norme di vigilanza applicabili ai  depositari localizzati nei Paesi terzi;
 
requisiti di trasparenza e leva finanziaria: in conformità con l’obiettivo della direttiva di prevenire l’insorgere di rischi sistemici, il documento fornisce una definizione della leva finanziaria, di come deve essere calcolata e dei limiti al suo utilizzo che possono essere imposti dalle autorità di vigilanza; questa sezione indica inoltre forme e contenuti delle informazioni che le società di gestione sono tenute a fornire alle autorità di vigilanza e agli investitori;
 
Paesi terzi: nell’ultima sezione del parere sono definite le forme di cooperazione internazionale nell’attività di vigilanza e le modalità per lo scambio di informazioni tra le autorità dell’Unione europea e quelle di Paesi terzi al fine di assicurare la piena applicazione dei requisiti richiesti dalla direttiva.
 
Potete consultare il documento al seguente link
 
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