Proposta richiesta di non debenza degli interessi, spese e commissioni e ripetizione della somma indebita versata di 20.882,92€, oltre interessi maturati.
Il rapporto, oggetto della domanda era ormai cessato da tempo ma non oltre i 10 anni previsti per la prescrizione.
Gli Avv.ti Di Salvatore hanno dedotto che il loro assistito aveva sottoscritto il finanziamento il 25 luglio 2008, che lo aveva rimborsato pagando 120 rate mensili per un totale di € 42.600,00 (a fronte di capitale erogato di € 21.621,00), comprensivo di interessi, commissioni, oneri e del costo della polizza assicurativa sottoscritta contemporaneamente al prestito.
La sottolineatura dei legali sul TAEG e sul TEG praticati dalla banca e superiori al Tasso Soglia vigente alla data di stipula del contratto in violazione della L.108/1996, L.24/2001 e degli artt.644 c.p. e 1815 comma 2° c.c..
La sintesi con la richiesta di applicazione della sanzione della non debenza degli interessi e la conseguente trasformazione del prestito da oneroso a gratuito, con decurtazione/rimborso totale di interessi, oneri e commissioni.
I legali hanno contestato IBL Banca, per la corretta determinazione del TEG ai fini dell’usura, affermando che si sarebbero dovute sommare le spese, le commissioni e le remunerazioni di qualsivoglia specie, compreso il premio assicurativo, escludendo solo imposte e tasse, così come chiaramente disposto dall’art. 644 comma 4° c.p..
Sempre su sollecitazione dei legali, il G.U. (Giudice Unico) Alessandra Contestabile, aveva provveduto alla nomina del C.T.U. che, tramite apposita perizia econometrica, aveva aveva confermato le deduzioni in domanda.
A fronte dell'esito di perizia il Giudice ha emesso ordinanza provvisoriamente esecutiva in accoglimento della domanda, dichiarando l’usurarietà del tasso di interesse applicato, disponendo la conversione del finanziamento da oneroso a gratuito, condannando la banca alla restituzione in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 20.882,33, oltre interessi maturati e maturandi, nonché alla refusione delle spese di lite e pagamento spese di ctu.
Banca IBL ha presentato ricorso in Appello sostenendo, da un lato, l'“errata statuizione sugli interessi usurari” e dall'altro l'“ingiusta condanna di Ibl Banca al pagamento delle spese di lite”.
La Corte d’Appello di L’Aquila, Pres. Del Bono, Cons. Est. Coccoli, ha rigettato l’appello della banca opposto, ancora, dall'avv. Roberto di salvatore, ritenendolo totalmente infondato sulla base di ampia ed articolata motivazione di seguito riassunta come di seguito riportato da terremarsicane.it:
– quanto al primo motivo, facendo propri i richiamati principi espressi in modo costante, conforme e maggioritario dalla S.C. in materia, statuiva perentoriamente che: a) per accertare l’usurarietà dei tassi applicati in ipotesi di mutuo con CQS, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, come previsto dall’art. 644, comma 4° c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito; b) detto articolo, infatti, stabilisce che nel costo complessivo del credito si deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito; c) la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo; d) ne discende che i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice; e) la «centralità sistematica» di tale norma, in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante, non può non valere pure per l’intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell’usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia (così Cass. Sez. 2, n. 29501 del 24/10/2023; Cass. Civ. Ord. n. 5593/2025; conforme altra recente Cass. Civ. Ord. n. 15114/2025).
La CdA, nel ribadire categoricamente l’esistenza dell’usura come sostenuto per conto del consumatore e ritenuto dal Tribunale, ha altresì precisato come nella specie emerga dagli atti lo stretto collegamento tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa, negozi entrambi sottoscritti nella medesima giornata, con la conseguenza che i costi della polizza devono essere considerati come oneri ex art. 644 c.p. e come tali rientranti nell’alveo del calcolo del tasso soglia, ulteriormente precisando che l’obbligatorietà ex lege della polizza non incide sulla natura di costo della polizza stessa e tanto meno le istruzioni di Banca d’Italia possono giammai derogare da una normativa primaria, qual è quella sull’usura ex art. 644 c.p. avente i chiari connotati di norma imperativa di ordine pubblico;
– quanto al secondo motivo, ha invece osservato che: a) seppure il Tribunale abbia dato atto della sussistenza di un duplice orientamento in tema di inclusione o meno dei costi della polizza nel calcolo del Teg, tuttavia tale constatazione era riferita alla giurisprudenza di merito e nell’ambito del duplice orientamento giurisprudenziale ha aderito a quello maggioritario conforme alla giurisprudenza di legittimità, tant’è che in tale contesto la decisione presa si fonda su richiami ai principi espressi dalla Corte di Cassazione e non a quelli espressi dalla giurisprudenza di merito sulla quale si è basata, al contrario, parte appellante; b) circa la quantificazione delle spese di lite, il Giudice, facendo buon uso del potere discrezionale riconosciutogli, ben poteva liquidare una somma ricompresa tra il minimo e il massimo dello scaglione di riferimento, avendo dovuto motivare adeguatamente solo nelle ipotesi in cui si sarebbe discostato dai minimi tariffari indicando somme inferiori, oppure superare i massimi tabellari vigenti.
La CdA ha quindi rigettato i due motivi d’appello e nel confermare l’ordinanza impugnata emessa dal Tribunale, ha anche condannato l’appellante banca al pagamento sia delle spese di grado sia dell’ulteriore somma pari al contributo unificato già versato all’atto dell’iscrizione a ruolo del gravame a titolo di sanzione per aver proposto appello dichiarato infondato.
La soddisfazione espressa dagli Avv.ti Roberto e Cesidio Di Salvatore: “dopo lunga battaglia giudiziale l’assistito ha finalmente ottenuto la restituzione della somma di € 20.882,33 indebitamente corrisposta alla banca nel corso del rapporto di finanziamento, oltre interessi moratori maturati”.