CI SONO TRIBUNALI E TRIBUNALI. IL TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO (AQ) HA CONDANNATO LA BANCA ALLA RESTITUZIONE DI TUTTI GLI INTERESSI e COSTI APPLICATI

CI SONO TRIBUNALI E TRIBUNALI. IL TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO (AQ) HA CONDANNATO LA BANCA ALLA RESTITUZIONE DI TUTTI GLI INTERESSI e COSTI APPLICATI
Gli avvocati Roberto e Cesidio Di Salvatore del Foro di Avezzano che hanno vinto contro Banca IBL in primo e secondo grado

Giannina Puddu, 3 novembre 2025.

Ci sono "Tribunali e Tribunali", si certo, nel senso che, a fronte di identica questione proposta all'esame degli stessi, le sentenze possono essere di tenore, addirittura,  opposto.

Questi fatti che dichiarano che La Giustizia non sia Uguale per Tutti (dipende la Tribunale, dipende dal Giudice, dipende, ovviamente, dall'abilità dell'avvocato...) sono frequenti nei casi in cui gli avvocati si presentino al Giudice denunciando la presenza di usura bancaria.

Capita, perfino che il Giudice preposto, nonostante l'esplicita richiesta del legale del consumatore, rifiuti di nominare il CTU pur essendo questo passaggio indispensabile per la corretta ed imparziale verifica del montante dei costi, tutti, applicati dalla banca al finanziamento, mutuo o altro...

A questi Giudici che vanno a sentenza, in assoluta scioltezza, senza dotarsi di un autorevole Parere Tecnico, si dovrebbe chiedere di esibire, in parallelo,  la laurea in matematica finanziaria, per confermare che, effettivamente, non ce l'hanno.

Queste "Sentenze" dovrebbero essere dichiarate "nulle" in quanto non fondate sugli imprescindibili presupposti matematici ma su modesti "orientamenti" dei Giudici.

Senza la perizia del CTU, il Giudice non ha mezzi per stabilire la presenza o l'assenza di usura e si limita a scegliere se schierarsi in favore della perizia prodotta dalla banca, o in favore della perizia elaborata dal perito del consumatore.

In alcune situazioni, la banca non si spreca neppure a produrre una sua contro-perizia, limitandosi al suo fervorino di chiacchiere, esclusi i numeri.

Un fortunato cittadino della Marsica, consumatore, assistito dagli Avv.ti Roberto e Cesidio Di Salvatore del Foro di Avezzano, ha proposto davanti il Tribunale Civile di Avezzano domanda diretta a ottenere la declaratoria di usurarietà delle condizioni economiche praticate in un contratto di finanziamento a mezzo di cessione del quinto dello stipendio.

Proposta richiesta di non debenza degli interessi, spese e commissioni e ripetizione della somma indebita versata di 20.882,92€, oltre interessi maturati.

Il rapporto, oggetto della domanda  era ormai cessato da tempo ma non oltre i 10 anni previsti per la prescrizione.

Gli Avv.ti Di Salvatore hanno dedotto che il loro assistito aveva sottoscritto il finanziamento il 25 luglio 2008, che lo aveva  rimborsato pagando 120 rate mensili per un totale di  € 42.600,00 (a fronte di capitale erogato di € 21.621,00), comprensivo di interessi, commissioni, oneri e del costo della polizza assicurativa sottoscritta contemporaneamente al prestito.  

La sottolineatura dei legali sul  TAEG e sul TEG praticati  dalla banca e superiori al Tasso Soglia vigente alla data di stipula del contratto in violazione della L.108/1996, L.24/2001 e degli artt.644 c.p. e 1815 comma 2° c.c..

La sintesi con la richiesta di applicazione della sanzione della non debenza degli interessi e la conseguente trasformazione del prestito da oneroso a gratuito, con decurtazione/rimborso totale di interessi, oneri e commissioni.

I legali hanno contestato IBL Banca, per la corretta determinazione del TEG ai fini dell’usura, affermando che si sarebbero dovute sommare le spese, le commissioni e le remunerazioni di qualsivoglia specie, compreso il premio  assicurativo, escludendo solo imposte e tasse, così come chiaramente disposto dall’art. 644 comma 4° c.p..

Sempre su sollecitazione dei legali, il G.U. (Giudice Unico) Alessandra Contestabile, aveva provveduto alla nomina del C.T.U. che, tramite apposita perizia econometrica, aveva aveva confermato le deduzioni in domanda.

A fronte dell'esito di perizia il Giudice ha emesso ordinanza provvisoriamente esecutiva in accoglimento della domanda, dichiarando l’usurarietà del tasso di interesse applicato, disponendo la conversione del finanziamento da oneroso a gratuito, condannando la banca alla restituzione in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 20.882,33, oltre interessi maturati e maturandi, nonché alla refusione delle spese di lite e pagamento spese di ctu.  

Banca IBL ha presentato ricorso in Appello sostenendo, da un lato,  l'“errata statuizione sugli interessi usurari”  e dall'altro l'“ingiusta condanna di Ibl Banca al pagamento delle spese di lite”.

La Corte d’Appello di L’Aquila, Pres. Del Bono, Cons. Est. Coccoli, ha rigettato l’appello della banca opposto, ancora, dall'avv. Roberto di salvatore, ritenendolo totalmente infondato sulla base di ampia ed articolata motivazione di seguito riassunta come di seguito riportato da terremarsicane.it:

La CdA, nel ribadire categoricamente l’esistenza dell’usura come sostenuto per conto del consumatore e ritenuto dal Tribunale, ha altresì precisato come nella specie emerga dagli atti lo stretto collegamento tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa, negozi entrambi sottoscritti nella medesima giornata, con la conseguenza che i costi della polizza devono essere considerati come oneri ex art. 644 c.p. e come tali rientranti nell’alveo del calcolo del tasso soglia, ulteriormente precisando che l’obbligatorietà ex lege della polizza non incide sulla natura di costo della polizza stessa e tanto meno le istruzioni di Banca d’Italia possono giammai derogare da una normativa primaria, qual è quella sull’usura ex art. 644 c.p. avente i chiari connotati di norma imperativa di ordine pubblico;  

– quanto al secondo motivo, ha invece osservato che: a) seppure il Tribunale abbia dato atto della sussistenza di un duplice orientamento in tema di inclusione o meno dei costi della polizza nel calcolo del Teg, tuttavia tale constatazione era riferita alla giurisprudenza di merito e nell’ambito del duplice orientamento giurisprudenziale ha aderito a quello maggioritario conforme alla giurisprudenza di legittimità, tant’è che in tale contesto la decisione presa si fonda su richiami ai principi espressi dalla Corte di Cassazione e non a quelli espressi dalla giurisprudenza di merito sulla quale si è basata, al contrario, parte appellante; b) circa la quantificazione delle spese di lite, il Giudice, facendo buon uso del potere discrezionale riconosciutogli, ben poteva liquidare una somma ricompresa tra il minimo e il massimo dello scaglione di riferimento, avendo dovuto motivare adeguatamente solo nelle ipotesi in cui si sarebbe discostato dai minimi tariffari indicando somme inferiori, oppure superare i massimi tabellari vigenti.

La CdA ha quindi rigettato i due motivi d’appello e nel confermare l’ordinanza impugnata emessa dal Tribunale, ha anche condannato l’appellante banca al pagamento sia delle spese di grado sia dell’ulteriore somma pari al contributo unificato già versato all’atto dell’iscrizione a ruolo del gravame a titolo di sanzione per aver proposto appello dichiarato infondato.  

La soddisfazione espressa dagli Avv.ti Roberto e Cesidio Di Salvatore: dopo lunga battaglia giudiziale l’assistito ha finalmente ottenuto la restituzione della somma di € 20.882,33 indebitamente corrisposta alla banca nel corso del rapporto di finanziamento, oltre interessi moratori maturati”.