NON SEMPLICE IL DIALOGO TRA "CITTADINI" E A.I.F.A. (AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO). IL CASO DI "SA DEFENZA"...

NON SEMPLICE IL DIALOGO TRA "CITTADINI" E A.I.F.A. (AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO). IL CASO DI "SA DEFENZA"...
Dal sito di AIFA: cercando il nome del Responsabile dell'Anticorruzione questo è ciò che appare...

Giannina Puddu, 15 luglio 2026.

Il 14 luglio 2026, Valter Erriu, nella sua qualità di rappresentante Legale dell'Associazione di fatto Sa Defenza, si è rivolto, tramite PEC,  al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) Agenzia Italiana del Farmaco, attualmente, la Dott.ssa Stefania Cuccagna (già Dirigente di II fascia di ruolo dell’Agenzia, titolare dell’incarico di direzione dell’Ufficio Pianificazione e controllo di gestione, unica candidata ad avere manifestato la disponibilità a ricoprire l’incarico, ritenuta idonea al ruolo di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia Italiana del Farmaco, in possesso di tutti i requisiti ex lege richiesti), per presentare formale istanza di riesame ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.Lgs. n. 33/2013.

L'azione di Sa Defenza, secondo la stessa, muove dall'elusione dell'ostensione dei documenti richiesti in precedenza all'AIFA che avrebbe reagito incorrendo in evidenti vizi di motivazione che l'Associazione ha provveduto a dettagliare al  RPCT, dott.ssa Stefania Cuccagna.

La richiesta di documenti rivolta ad AIFA riguardava l'iter istruttorio previsto dall'art. 1-ter del D.L. n. 73/2017 (convertito in L. n. 119/2017), il quale vincola l'azione amministrativa a una verifica con cadenza rigidamente triennale in merito alla permanenza dei presupposti sanitari ed epidemiologici dell'obbligo vaccinale.

Alla richiesta di Sa Defenza del 19 maggio 2026, per conto di AIFA, aveva risposto il dirigente dott.ssa Carla Cantelmo il 17 giugno 2026, con Accoglimento parziale, ravvisando l’inammissibilità delle richieste subb. 3 e 4.

Più precisamente, rispetto al punto sub. 3, si rileva che  l’istanza, per come formulata, non consente di individuare i dati, le  informazioni o i documenti oggetto della richiesta di accesso a “Coperture e Anagrafe” e,  pertanto, non risulta soddisfatto  il requisito della sufficiente individuazione dell'oggetto  dell'accesso, necessario affinché  questa  Amministrazione possa identificare la  documentazione richiesta e  quindi trattarla, conformemente a quanto disposto all'art. 5,  comma 2, del d.lgs. n. 33/2013. 

In relazione, invece, al punto  sub. 4,  l’istanza  appare  inammissibile, non detenendo la scrivente Agenzia le informazioni richieste, che esulano dalla  propria competenza. 

Alla dott.ssa Cuccagna, Sa Defenza ha trasmesso la richiesta di rivalutazione della determinazione prot. 0079137 del 17/06/2026 e di disporre l'ostensione di:

• Gli atti, le note e le relazioni relative alle verifiche triennali ex art. 1-ter per le scadenze 2020 e 2023 (o, in subordine, formale e chiara dichiarazione circa la loro inesistenza);
• I dossier, i verbali, le note tecniche e gli atti istruttori interni concretamente acquisiti e valutati dalla Commissione LEA;
• I report aggregati derivanti dall'Anagrafe Vaccinale Nazionale relativi alle coperture e alla soglia del 95% già formati e detenuti dall'Agenzia;
• L'indicazione dell'organo competente o l'inoltro automatico dell'istanza per i dati relativi alla verifica 2026.

Nella misiva di Sa Defenza anche la seguente puntualizzazione:

Illegittima declaratoria di inammissibilità e violazione del dovere di specificazione (Punto 3 - Anagrafe e coperture).

In merito al Punto 3, l'Ufficio ha eccepito l'asserita indeterminatezza dell'istanza in merito a "Coperture e Anagrafe", considerandola meramente esplorativa.

La tesi dell'amministrazione è palesemente debole e infondata: la richiesta del Comitato individuava chiaramente l'Anagrafe vaccinale, i dati storici e la soglia di sicurezza del 95%, elementi che escludono qualsiasi indeterminatezza totale.

In ogni caso, in aderenza alle Linee Guida ANAC (Delibera n. 1309/2016), AIFA, prima di dichiarare l'inammissibilità dell'istanza, avrebbe dovuto utilmente instaurare un'interlocuzione con il richiedente al fine di consentire la precisazione dell'oggetto della richiesta, adempimento a cui ha illegittimamente rinunciato.

Non semplice il dialogo tra cittadini e AIFA...