LE "LISTE BLINDATE" AGGIRANO IL "DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO". SONO INCOSTITUZIONALI
Giannina Puddu, 27 marzo 2026.
Ho già scritto, in altre occasioni, che il "Divieto di Mandato Imperativo" ha fallito nel perseguire il fine per cui i Padri Costituenti avevano previsto l'art. 67 della Costituzione italiana.
Ha fallito perchè non c'è stato, fin qui, nessuno che lo abbia difeso con la forza e il potere necessari.
Dice l'art. 67: Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Nell'interpretazione condivisibile dello studio legale Brocardi, la norma in esame costituisce un corollario dell'articolo 1 che attribuisce la sovranità al popolo.
Vero in teoria, in un ambiente asettico, in assenza di "gatti e volpi" che girino a braccetto e che aggirino l'ostacolo art. 67...
L'obiettivo dichiarato al tempo era quello di assicurare la governabilità e rafforzare il ruolo dei partiti nella selezione della classe dirigente.
Ex post, è chiaro agli italiani che questa "capacità" di selezione dei partiti fa acqua da tutte le parti.
Tanto che, un numero crescente di italiani, eviti di andare a votare.
Ma, a tutti i partiti fa un gran comodo la trovata Calderoli così che, anche dopo, nell' Italicum (mai entrato in vigore) e nel Rosatellum, l'attuale legge, sia ancora in uso il metodo delle liste bloccate.
La questione solleva costanti dibattiti sulla rappresentatività e sul rapporto tra eletti ed elettori.
parlamentari non siano legati da istruzioni dei loro elettori o partiti, non è vero che sia garantita la loro libertà di voto e che sia affermata solo la loro responsabilità politica.
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42 anni e 261 giorni |
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34 anni e 353 giorni |
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33 anni e 340 giorni |
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33 anni e 340 giorni |
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33 anni e 340 giorni |
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31 anni e 349 giorni |
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29 anni e 328 giorni |
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29 anni e 325 giorni |
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29 anni e 325 giorni |
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28 anni e 327 giorni |
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26 anni e 358 giorni |
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26 anni e 328 giorni |
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24 anni e 334 giorni |
1 Qui, dunque, l’esigenza, fattasi prontamente proposta di un nuovo sistema di elezione, di segno proporzionale, meglio in grado di garantire la rappresentatività dell’organo, ad oggi contenuta nel testo base unificato dell’on. Brescia (proposta di legge A.C. 2329, presentata alla Camera il 9 gennaio 2020, recante: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali)».
Una proposta realistica e minimale di riforma del Rosatellum-bis:
via il voto blindato e le candidature multiple!**
Non si ignora, peraltro, l’accusa mossa al voto di preferenza di favorire il voto di scambio. Ma se di qualche scambio trattasi, anche la fissazione apicale della consistenza e dell’ordine delle liste non ne va certo immune in termini di condizionamenti di varia natura a scapito magari, come si diceva, di candidature più adeguate.