SICAV E SICAF DI DIRITTO ITALIANO IN CASSA FORENSE

SICAV E SICAF DI DIRITTO ITALIANO IN CASSA FORENSE
Avv. Paolo Rosa

Trento, 20 marzo 2024. Di Paolo Rosa, avvocato.

Corre voce che Cassa Forense stia lavorando agli Statuti della SICAV e SICAF per poi trasmetterli alla Banca d’Italia per l’approvazione.

Le SICAV e le SICAF sono OICR costituiti in forma societaria e prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e le attività previste per le SGR in relazione al patrimonio raccolto mediante l'offerta di azioni proprie; esse possono altresì svolgere le attività connesse e strumentali previste dalle disposizioni applicabili.

Sarebbe un argomento da portare all’attenzione degli iscritti, ma tant’è visto che gli iscritti non manifestano interesse a questi temi!
Ora, com’è noto, Cassa Forense partecipa al capitale di Banca d’Italia e il suo investimento è passato dal 3% (225 milioni) al 4,93% (225 milioni + 144,7 milioni).

Partecipanti al capitale della Banca d'Italia al 17 febbraio 2024 - ENTE PARTECIPANTE QUOTE:

1 UniCredit S.p.A. 15.000 2 Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti – INARCASSA 14.800 3 Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri – Fondazione ENPAM 14.800 4 Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense 14.800 5 Intesa Sanpaolo S.p.A. 14.736 6 Cassa Naz. Previdenza Assistenza Dottori Commercialisti - CNPADC 11.000 7 BPER Banca S.p.A. 9.765 8 ICCREA Banca S.p.A. 9.367 9 Generali Italia S.p.A. 9.000 10 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 9.000 11 Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 9.000 12 Cassa di Sovvenzioni e Risparmio fra il personale della Banca d'Italia S.c.p.a.r.l. 9.000 13 Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. 9.000 14 Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 8.500 15 Crédit Agricole Italia S.p.A. 8.438 16 Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura – Fondazione E.N.P.A.I.A. 8.280 17 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 7.500 18 Fondazione CARIPLO 6.000 19 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.000 20 Fondo Pensione Fondenergia 5.080 21 BFF Bank S.p.A. 5.000 22 Istituto per il Credito Sportivo 4.800 23 Banco BPM S.p.A. 4.541 24 Fondo pensione personale Unicredit 4.000 25 EPPI - Enti di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 4.000 26 Fondo Pensione a contribuzione definita Gruppo Intesa Sanpaolo 3.840 27 Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Consulenti del lavoro 3.600 28 Fondazione Compagnia di San Paolo 3.000 29 Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali 2.120 30 La Cassa di Ravenna S.p.A. 2.040 31 FASC - Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime Raccomandatarie e Mediatori Marittimi  2.000 32 Banca Popolare dell'Alto Adige 2.000 33 Banca IFIS S.p.A. 2.000 34 Banca Popolare di Puglia e Basilicata 2.000 35 Fondazione Pisa 1.600 36 Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione infermieristica (ENPAPI) 1.600 37 Fondazione Pescarabruzzo 1.400 38 Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e Monte di Credito su Pegno di Busseto 1.400 39 Fondo pensione personale CARIPLO 1.200 40 Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 1.200 41 Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione 1.200 42 Banca di Verona e Vicenza - Credito Cooperativo - Società Cooperativa 1.200 43 Cassa Raiffeisen Brunico S.c. 1.10044 CNP Unicredit Vita S.p.A. 1.040 45 Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi 1.000 46 Cassa Centrale Raiffeisen dell' Alto Adige SpA 1.000 47 Fondazione Banca del Monte di Lombardia 1.000 48 Credito Emiliano S.p.A. 900 49 Fondo pensione FOPDIRE 880 50 Cassa Rurale e Artigiana di Cantù 800 51 BCC di Carate Brianza 800 52 Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. 800 53 Fondo pensione FONDOPOSTE 800 54 Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna 786 55 Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. 750 56 Banca Popolare Pugliese S.c.p.a. 738 57 Fondo pensione a Prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (fino al 31.12.2018 Fondo Pensione complementare per il Personale del Banco di Napoli) 600 58 Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 600 59 Fondazione Piacenza e Vigevano 600 60 Banca di Credito Cooperativo di Roma S.c. 600 61 Banca Valsabbina S.c.p.a. 600 62 Banca di Piacenza S.c.p.a. 600 63 Fondazione CARITRO 600 64 Banca Passadore & C. S.p.A. 600 65 ENPAB - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi 600 66 Cassa Raiffeisen Tures Aurina S.c. 600 67 Cassa Raiffeisen Wipptal S.c. 600 68 Cassa Raiffeisen Lana S.c. 600 69 Banca del Piemonte S.p.A. 600 70 Fondazione MPS 600 71 Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti 600 72 Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. 600 73 Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. 594 74 Società Reale Mutua di Assicurazioni 500 75 Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori 500 76 Cassa Raiffeisen Bassa Venosta S.c. 500 77 Cassa Raiffeisen Prato-Tubre S.c. 480 78 Cassa Raiffeisen Merano S.c. 480 79 CNP Vita Assicura S.p.A. 456 80 Cassa Raiffeisen Schlern-Rosengarten S.c. 420 81 ChiantiBanca Credito Cooperativo S.c. 400 82 Banco di Desio e della Brianza S.p.A. 400 83 Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi - ENPAP 400 84 Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. 400 85 Banco Fiorentino 400 86 Banca del Veneto Centrale C.c. 400 87 Banca Popolare del Cassinate S.c.p.a. 400 88 Fondazione Puglia 400 89 Fondazione Cassa di Risparmio di Biella 40090 Cassa Raiffeisen Bassa Atesina S.c. 400 91 Cassa Raiffeisen Castelrotto - Ortisei S.c. 400 92 Cassa Raiffeisen Etschtal S.c. 400 93 Cassa Raiffeisen Val Passiria S.c. 400 94 Cassa Raiffeisen Valle d'Isarco S.c. 400 95 Cassa Raiffeisen di Lagundo S.c. 400 96 Cassa Raiffeisen Oltradige S.c. 400 97 Vivibanca S.p.A. 400 98 Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. 377 99 Banca Prealpi San Biagio 350 100 Banca di Credito Cooperativo di Lezzeno S.c. 340 101 Cassa Rurale di Bolzano 330 102 Cassa Raiffeisen Silandro S.c. 320 103 Banca Cambiano 1884 S.p.A. 300 104 Banca di Credito Popolare S.c.p.a. 300 105 Banca Agricola Popolare di Ragusa 300 106 Fondazione  Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila 300 107 Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli 300 108 Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. 280 109 Banca delle Terre Venete - Credito Cooperativo S.C. 280 110 Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 264 111 Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra 260 112 Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo 240 113 Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia 240 114 Cassa Raiffeisen Val Gardena S.c. 240 115 Cassa Raiffeisen Parcines S.c. 240 116 Cassa Raiffeisen Ultimo-San Pancrazio-Lauregno S.c. 240 117 Cassa Rurale di Salorno S.c. 240 118 Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna 240 119 Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. 237 120 Cassa Raiffeisen di Lasa S.c. 220 121 Banca Sistema S.p.A. 200 122 Allianz S.p.A. 200 123 Fondazione Livorno 200 124 Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano 200 125 Fondazione Nazionale delle Comunicazioni 200 126 Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana 200 127 BCC di Alba 200 128 Banca Tema - C.c. 200 129 BVR - Banche Venete Riunite C.c. 200 130 Cassa Raiffeisen Marlengo S.c. 200 131 Cassa Raiffeisen Val Badia S.c. 200 132 Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo 200 133 Cassa Raiffeisen Tirolo S.c. 160 134 BCC dei Colli Albani 160 135 Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano 160136 Fondazione Carige 143 137 Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara 140 138 Cassa Raiffeisen Monguelfo-Casies-Tesido S.c. 140 139 Valpolicella Benaco Banca CC 133 140 BdM Banca S.p.A. 123 141 Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. 120 142 Banca Sella Holding S.p.A. 120 143 Fondazione Cassa di Risparmio di Fano (CARIFANO) 120 144 Fondazione Monteparma 120 145 Cassa Raiffeisen Alta Venosta S.c. 120 146 Cassa Raiffeisen Val Sarentino S.c. 120 147 Cassa Raiffeisen di Vandoies S.c. 120 148 Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a. 100 149 Fondazione Tercas 100 150 Banca Popolare Sant'Angelo 100 151 Cassa Raiffeisen Funes Soc. Coop. 100 152 Cassa Raiffeisen Nova Ponente-Aldino S.c. 100 153 Cassa Raiffeisen Tesimo S.c. 90 154 Allianz Viva S.p.A. 80 155 Cassa Rurale e Artigiana di Paliano 80 156 Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno 80 157 Cassa Raiffeisen Laces S.c. 80 158 Cassa Raiffeisen di Villabassa S.c. 80 159 Prader Bank S.p.a. 80 160 Fondazione Cassa di Risparmio di Viterbo - CARIVIT 60 161 Fondazione dei Monti Uniti di Foggia 60 162 Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria 60 163 Banca Popolare di Fondi 50 164 Banca Popolare di Cortona S.c.p.A. 50 165 Cassa Raiffeisen Campo di Trens S.c. 50 166 Fondo Pensione Nazionale per il personale delle BCC/CRA 40 167 Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto 40 168 Imprebanca S.p.A. 40 169 BCC di Bellegra 40 170 Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana 32 171 Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo 20 172 Fondazione Banca del Monte di Lucca 20 300.000

Non vi è conflitto di interessi tra vigilante e vigilato?

Ricordo che in base allo Statuto di Banca d’Italia l’assemblea dei partecipanti al capitale non ha alcuna ingerenza nell’esercizio delle funzioni pubbliche però io, e non sono il solo (il sottosegretario Fazzolari sulle critiche all’uso del contante), il conflitto lo vedo perché tra vigilante e vigilato non dovrebbe esserci alcuna contiguità.

«In linea di principio il rapporto di vigilanza richiede l’alterità dei soggetti: il vigilante ed il vigilato.

Esso non è pertanto ravvisabile laddove è riscontrabile una partecipazione nella amministrazione della società da parte del preteso vigilante, risolvendosi diversamente il rapporto nella inammissibile concentrazione nello stesso soggetto di entrambe le posizioni tra loro incompatibili.» (Cass. Sez. I, 14 gennaio 2008, n. 626).
L’autorizzazione viene data da Banca d’Italia in base al regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, aggiornato di recente al DDL Capitali.

La normativa è la seguente:
«Le presenti disposizioni disciplinano il rilascio, da parte della Banca d’Italia, dell’autorizzazione alla costituzione delle SICAV e delle SICAF (Sezione II), delle SICAV e SICAF sotto soglia (Sezione III) nonché delle SICAV e SICAF eterogestite (Sezione IV).
Nell’esame della domanda di autorizzazione, la Banca d’Italia – oltre a verificare l’esistenza dei presupposti previsti dal TUF – valuta che:
- i partecipanti qualificati siano idonei ad assicurare la sana e prudente gestione della società e a consentire l’effettivo esercizio della vigilanza;
- la struttura del gruppo rilevante della società istante non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa;
- il programma di attività dia conto delle strategie d'impresa dell’intermediario e della coerenza con la struttura organizzativa.
La Banca d’Italia rilascia l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate risultino garantiti la sana e prudente gestione dell’intermediario e il rispetto della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio.
2. Fonti normative
La materia è regolata:
- dai seguenti articoli del TUF:
• 13, concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali;
• 14, relativo ai requisiti di onorabilità dei partecipanti;
• 35-bis, che disciplina l’autorizzazione delle SICAV e delle SICAF e prevede che la Banca d’Italia definisca i criteri generali di redazione dell'atto costitutivo e dello statuto;
• 35-ter, relativo all’albo delle SICAV e delle SICAF;
• 35-quater, che disciplina il capitale e le azioni delle SICAV;
• 35-quinquies, che disciplina il capitale e le azioni delle SICAF;
• 35-septies, che disciplina le modifiche dello statuto delle SICAV e delle SICAF;
• 35-undecies, relativo alla disciplina dei GEFIA sotto soglia;
• 38, che disciplina l’autorizzazione delle SICAV e delle SICAF eterogestite;
- dalle direttive UCITS e AIFMD per i gestori che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA;
- dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD; e, in particolare, dal Capo 2, Sezione 1, relativa alla registrazione dei GEFIA sotto soglia, Sezione 2, relativa al calcolo della leva finanziaria e Sezione 3, relativa alla copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale da parte del GEFIA;
- dal D.M., e in particolare dagli artt. 9 e 10 relativi alle modalità di partecipazione agli OICR italiani aperti e ai FIA italiani chiusi;
- dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze recante norme per l’individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti di SIM, SICAV e SGR, ai sensi dell’art. 13 TUF(1);
- dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM, SICAV e SGR, ai sensi dell’art. 14 TUF (2);
- dal Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni)».
Il recente DDL Capitali, come scrive Alessandro Capraro in DB, ha introdotto delle semplificazioni:
«1. Le misure di semplificazione del regime di vigilanza sulle SICAV/SICAF eterogestite di cui all’art. 16 del c.d. “DDL Capitali”
L’art. 16 del DDL Capitali, intitolato “semplificazione del regime di vigilanza sulle Sicav e Sicaf eterogestite”, mira in primo luogo a eliminare i requisiti non necessari richiesti alle SICAV/SICAF eterogestite dall’attuale art. 38 del TUF e a parificare le disposizioni a queste applicabili con quelle previste per i fondi comuni d’investimento. 
L’attuale versione dell’art. 38 del TUF, infatti, fa gravare sulla suddetta categoria di SICAV/SICAF alcuni oneri che la Direttiva 2009/65/CE (“Direttiva UCITS”) e, soprattutto, la Direttiva 2011/61/UE (“Direttiva AIFM”) impongono esclusivamente ai “gestori”.
Tuttavia, a differenza delle SICAV/SICAF non eterogestite, in quelle eterogestite non vi è nello stesso soggetto quella coincidenza tra “gestore” e “OICR”.
Perciò, l’art. 16 del DDL Capitali, dopo aver introdotto nel TUF le definizioni di “Sicav in gestione esterna” e di “Sicaf in gestione esterna” e allineato a queste altre definizioni, prevede la sostituzione integrale dell’attuale art. 38 del TUF.
L’innovazione più rilevante sembra essere l’allineamento della procedura di “costituzione” delle SICAV/SICAF eterogestite con quella di “istituzione” dei fondi comuni d’investimento.
Ciò si deduce da due fattori. In primo luogo, il comma 1 della nuova formulazione dell’art. 38 del TUF, nel dettare i requisiti per le SICAV/SICAV eterogestite, esordisce con “le Sicav e Sicaf in gestione esterna rispettano le seguenti condizioni: […]” e non più “la Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione di Sicav e di Sicaf che designano per la gestione del proprio patrimonio un gestore esterno quando ricorrono le seguenti condizioni: […]”. In secondo luogo, è eliminato il richiamo all’articolo 35-bis del TUF che disciplina la costituzione della SICAV/SICAF (non eterogestite).
Come ulteriore conferma, la nuova formulazione dell’art. 38 del TUF, al comma 8, prevede che “nel caso delle Sicav e Sicaf in gestione esterna non riservate, l’avvio dell’operatività è subordinato all’approvazione dello statuto dalla Banca d’Italia su istanza del gestore esterno. La Banca d’Italia attesta la conformità dello statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e ai criteri generali e al contenuto minimo dello statuto dalla stessa predeterminati e accerta che la situazione tecnica od organizzativa del gestore esterno designato assicuri la capacità di quest’ultimo di gestire il patrimonio della Sicav o Sicaf nell’interesse degli investitori”. Tale disposizione ricalca l’art. 37, comma 4 del TUF a mente del quale “la Banca d’Italia approva il regolamento dei fondi diversi dai FIA riservati e le relative modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilità con i criteri generali determinati ai sensi degli articoli 36 e 37”.
Se l’attuale disciplina dell’art 38 del TUF e il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio prevedono che per le SICAV/SICAF – sia eterogestite che non – sia necessaria un’apposita autorizzazione di Banca d’Italia sentita la Consob per la loro costituzione, con le novità introdotte dal DDL Capitali pare venga importato il modello previsto per i fondi propriamente detti disponendo un mero controllo, in caso di OICR non riservato, sullo statuto e sull’idoneità del gestore esterno e fatti salvi gli oneri per l’avvio della commercializzazione di cui agli artt. 42, 43, 44 del TUF.
Passando in rassegna le ulteriori novità apportate dall’art. 38 del TUF, non compaiono più le disposizioni secondo le quali “i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo [devono essere] idonei secondo quanto previsto dall’articolo 13” e “i titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 15, comma 1, posseggono i requisiti di onorabilità e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 14 e non ricorrono le condizioni per l’adozione del divieto previsto dall’articolo 15, comma 2”
Tali requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza sono infatti già richiesti al gestore, risultando non solo superflua ma anche eccessivamente gravosa la duplicazione di oneri prevista dall’attuale disciplina.
Ciò conferma la volontà del Legislatore, espressa nell’art. 16 del DDL Capitali, di dettare per le SICAV/SICAF eterogestite una disciplina coerente con la loro qualificazione (esclusivamente) di OICR, evitando differenziazioni tra OICR contrattuali e OICR societari.
Vengono, poi, introdotte modifiche anche al requisito di capitale sociale minimo in quanto si stabilisce che esso deve essere “almeno pari a quello previsto dall’articolo 2327 del codice civile” e non più “di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d’Italia”.

Tale modifica, in realtà, più che una vera innovazione pare più una “cristallizzazione” dello status quo, in quanto nel Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio di Banca d’Italia già si prevede che “per le SICAV e SICAF eterogestite [il capitale sociale minimo] è quello richiesto dal codice civile per la costituzione di società per azioni”. Un dubbio interpretativo può, però, sorgere circa la possibilità di versare solo un quarto del capitale sottoscritto. Questo poiché, sebbene anche nella nuova formulazione dell’art. 38 del TUF non si faccia alcun riferimento all’art. 2342 c.c., eliminando il richiamo all’art. 35-bis del TUF, non risulta più direttamente applicabile la disposizione al suo comma 4 secondo cui “il capitale iniziale deve essere interamente versato”.
Sempre a livello di requisiti, viene inoltre precisato che le SICAV/SICAF eterogestite “definiscono procedure idonee ad assicurare la continuità della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno” e “stipulano accordi con il gestore esterno per consentire al consiglio di amministrazione della società di disporre dei documenti e delle informazioni necessarie a verificare il corretto adempimento degli obblighi del gestore nonché per definire la tempistica e le modalità di trasmissione di tali documenti e informazioni”.
Sono, infine, confermate le disposizioni sulla necessità di adottare la forma di S.p.A., sull’obbligo di stabilire la sede legale e la direzione generale in Italia e sulle indicazioni dell’oggetto sociale e del gestore da inserire nello statuto.
2. Le ulteriori innovazioni
Il nuovo art. 38 del TUF non si limita, tuttavia, a operare modifiche a livello dei requisiti per la costituzione, ma detta ulteriori disposizioni che definiscono più chiaramente la disciplina della SICAV/SICAF eterogestite.
In prima battuta, si specifica al comma 2 che “la denominazione sociale della Sicav in gestione esterna contiene l’indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile in gestione esterna” e “la denominazione sociale della Sicaf in gestione esterna contiene l’indicazione di società di investimento per azioni a capitale fisso in gestione esterna”.
Successivamente, si conferma che “alle Sicav e Sicaf in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; per le Sicav in gestione esterna non sono ammessi i conferimenti in natura”, mentre è precisato, dal comma 5, che si applicano “gli articoli 35-quater, 35- quinquies, 35-sexies, 35-septies, 35-octies e 35-novies” del TUF dettati per le SICAV/SICAF non eterogestite.
Nei suddetti articoli del TUF sono presenti disposizioni riguardanti il capitale sociale e le azioni; l’assemblea della Sicaf; le modifiche allo statuto; lo scioglimento e la liquidazione volontaria; la trasformazione.
Un’ulteriore novità è introdotta dal comma 3, il quale prevede che (anche) le SICAV/SICAF eterogestite potranno costituire differenti comparti autonomi gli uni dagli altri, specificando poi che “il patrimonio di una medesima Sicav in gestione esterna può essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o da OICVM”.
Inoltre, nel nuovo dispositivo dell’art. 38, trovano posto anche alcuni oneri per il gestore in quanto si stabilisce, al comma 6, che “il gestore esterno è responsabile del rispetto da parte delle Sicav e Sicaf gestite delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto” e, al comma 9, che “il gestore esterno trasmette alla Banca d’Italia gli statuti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate e le relative modificazioni entro dieci giorni dagli adempimenti previsti dagli articoli 2330 e 2436 del codice civile”.
Per quanto concerne invece la vigilanza, il comma 7 dispone che “al fine di verificare il rispetto del comma 6, la Banca d’Italia e la Consob possono, nell’ambito delle relative competenze e in armonia con le disposizioni dell’Unione europea, chiedere informazioni al gestore esterno sulle Sicav e Sicaf gestite nonché effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso tali società”.
Per concludere, il comma 4 prevede che “in caso di scioglimento del contratto o di liquidazione del gestore esterno, il consiglio di amministrazione della Sicav o Sicaf in gestione esterna provvede a convocare tempestivamente l’assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del gestore. Se entro due mesi dal verificarsi di una delle cause di cui al periodo precedente non è stata disposta la sostituzione del gestore esterno, la società si scioglie”.
3. Conclusioni e notazioni operative
Le innovazioni apportate dall’art. 16 del DDL Capitali devono ritenersi positive.
In primo luogo, sotto il profilo meramente giuridico, va sottolineato come la nuova disciplina delineata per le SICAV/SICAF eterogestite sia più coerente sia con la Direttiva AIFM che con la loro natura (esclusivamente) di OICR.
Da un punto di vista più “operativo”, va premesso che, sebbene introdotte nell’ordinamento italiano solo con il D. Lgs. 44/2014, le SICAF stanno conoscendo una discreta diffusione, mentre restano raramente utilizzate le SICAV. Infatti, gli operatori di mercato preferiscono, vista la disciplina più favorevole, costituire SICAV di diritto lussemburghese che delegano poi la propria gestione a un altro soggetto appartenente a un altro Stato membro dell’UE.
La riduzione di oneri di cui al DDL Capitali è stata, quindi, effettuata con lo scopo di fornire un modello di OICR di diritto italiano alternativo al fondo comune d’investimento e di evitare che vengano appositamente costituiti veicoli di investimento ai sensi del diritto di altri stati membri, il tutto nell’ottica di rendere più competitivo il mercato italiano.
Riflessi positivi derivanti da una maggiore diffusione della SICAV/SICAF si possono avere anche sotto il profilo della partecipazione degli investitori. Infatti, negli OICR societari – fatto salvo il requisito di autonomia del gestore che impedisce di influire sulle singole scelte gestorie – “non è vietato l’esercizio in sé da parte dei soci investitori del diritto di voto assembleare, risultando anzi un connotato essenziale della gestione in forma societaria la possibilità per gli stessi di concorrere alle decisioni di competenza dell’assemblea, tra cui le modifiche statutarie, ivi comprese – con particolare accento specifico – quelle attinenti alla politica di investimento, come declinata in statuto ovvero in un documento ad esso allegato”.» (Fonte: Vigilanza di SICAV/SICAF eterogestite nel DDL Capitali di Alessandro Capraro, ALMA Led del 22.11.2023, DB non solo diritto bancario).
Ho l’impressione, però, che “poltronesofà” aumenterà di numero ma nemmeno questo interessa agli iscritti !

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