Consulenza finanziaria: omicidio nella culla?

Riportiamo un articolo di Giuseppe Santorsola del 2009, inviatoci come risposta al pezzo L`Albo dei Consulenti Finanziari non vedrà mai la luce. Quando si dice un pezzo profetico...

Consulenza finanziaria: omicidio nella culla?

Permangono ancora notevoli ostacoli per lo sviluppo della consulenza finanziaria in Italia
Una prima osservazione concerne il tempo trascorso dall’entrata in vigore della Direttiva MiFID (1/11/2007) che prevedeva (con rimando vincolante a normativa secondaria) il servizio di investimento “consulenza” che, di fatto, non può essere ancora operativo dopo oltre 2 anni per mancanza del regolamento. Ciò ha eliminato chi operava in regime di servizio accessorio, ma non ha consentito l’altra operatività, sottraendo alla clientela un servizio utile, gestito in via transitorio da chi, già autorizzato ai servizi di investimento, ha potuto operare anche in conflitto di interessi (inteso in senso lato). La preoccupazione è anche legata all’attesa confermata dalla Consob di ulteriori previsioni legislative in merito all’Albo dei consulenti finanziari, foriera di altri ritardi.
La seconda osservazione, strettamente connessa e causale alla precedente, concerne invece l’ampiezza di perimetro dell’attività di consulenza (tied/untied, per promotori/consulenti individuale/società di consulenza, leggera/pesante) il che ne rende difficile un’omogenea regolamentazione oltre che un’univoca definizione; molte tipologie di operatori hanno potuto conquistare spazi in una fase di neutralità regolamentare generando un contesto competitivo, forse non utilmente disomogeneo.
Ne consegue una prima valutazione di fondo condizionante: appare potenzialmente un vincolo per la futura attivita’ della consulenza il considerarne uno spettro troppo ampio di potenziale attivita’ per il novero dei soggetti per cui viene considerata autorizzabile. In particolare gruppi bancari, banche, assicurazioni e sim operative su altri servizi di investimento presentano  condizioni largamente suscettibili di ipotesi di conflitto d’interessi e non in linea con i connotati “ideali” di professionalità ed indipendenza (untied advisory).
Si ribadisce pertanto con tali presupposti, la convinzione che la consulenza finanziaria indipendente costituisca attività imprescindibilmente non configurabile nell’ambito di altre aree inerenti differenti fasi del processo produttivo dell’intermediazione finanziaria
Infine, sussiste qualche perplessità in merito alla disciplina delle società di consulenza in forma di srl, in quanto molte normative delle sim sono relative ad ipotesi possibili solo nel campo delle spa (funzioni di controllo e di collaborazione con le Authority del collegio sindacale e dell’auditing, requisiti patrimoniali, regimi di bilancio e forme di pubblicità).
Si esprime quindi la preoccupazione che la consulenza finanziaria non abbia un futuro utile rispetto alle importanti attese in merito, una volta conseguita la normativa attesa. I tempi lunghi e il combinato operare di molte lobbies corre il rischio di dequalificare una professione di ottima qualità.

GIUSEPPE G SANTORSOLA
Professore Ordinario di
Economia degli Intermediari Finanziari
Università Parthenope di Napoli

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