STRANA ITALIA. UN'ITALIA PER OGNI REGIONE. LE DIFFERENZE INCOMPRENSIBILI PER BOLLI AUTO D'EPOCA

STRANA ITALIA. UN'ITALIA PER OGNI REGIONE. LE DIFFERENZE INCOMPRENSIBILI PER BOLLI AUTO D'EPOCA

Redazione, 25 giugno 2022.

Se si possiede un'auto d'epoca, ovvero di età maggiore ai 20 o 30 anni, il pagamento del bollo e l'entità del bollo dipendono dalla regione.

Ognuna la fa come gli gira.

Per chi possiede un’auto con almeno venti anni alle spalle, la legge di stabilità 2015 (l. 190/2014) aveva eliminato il beneficio dell’esenzione dal bollo dei veicoli ultraventennali.

Ovviamente, alla presidenza del consiglio c'era Matteo Renzi.

Ma, le regioni e le province autonome non si sono allineate al legislatore statale, generando una disparità fiscale nelle varie aree del Paese, a fronte di esenzioni, riduzioni e applicazione della tassa ordinaria.

L'imposta è di competenza Regionale, con la regione che incassa l'intero importo, secondo i criteri fissati da una legge Nazionale.

Il PRA, gestito dall' ACI non è l'esattore, ma solo l'archivio degli avvenuti pagamenti, e le Delegazioni ACI sono  sportelli di cassa.

Quindi, chi paga il bollo auto, paga alla sua regione.

Informa Quattroruote:

Le over 30. 

Più omogenei sono i benefici per le vetture ultratrentennali a uso non professionale, secondo quanto previsto dalla l. 342/2000: su tali veicoli non grava il bollo auto, inteso come tassa di possesso, ma una tassa di circolazione, dovuta solo se l’automobile è immessa in strade o aree pubbliche. L’entità dell’imposta, avulsa dalla potenza del modello e da eventuali omologazioni anti-inquinamento, viene stabilita da regioni e province autonome in una misura forfettaria, comunque modesta, che va da 25,82 a 31,24 euro. Quest’ultima contribuzione, peraltro, non è imposta ai cittadini lombardi che abbiano iscritto il proprio veicolo in uno dei registri storici indicati dalla regione.

Più fortunati al Nord. 

Del resto, in quella che è la regione più popolosa d’Italia l’iscrizione in tali registri esenta dal pagamento del bollo a prescindere dal compimento del 30° anno di vita e, quindi, anche se l’auto è “solo” una ultraventennale. Al pari di quanto avviene in Emilia Romagna e nella provincia autonoma di Trento, dove sono previste analoghe esenzioni per le vetture dai 20 ai 29 anni di vita. Quest’ultime, inoltre, possono godere di una riduzione nella misura del 10% in Toscana, Umbria e Lazio e del 50% nella provincia autonoma di Bolzano.

Al sud. 

E se al Centro-Nord non mancano riduzioni ed esenzioni, seppur a macchia di leopardo, nessuna agevolazione è invece prevista nelle regioni meridionali e nelle isole. Ma, negli ultimi anni, non è sempre stato così: in Sicilia, per esempio, l’art. 50, co. 2, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, prevedeva che le auto ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, iscritte nei registri degli enti certificatori fossero assoggettate a una tassa di circolazione forfettaria annua di 75 euro; tali agevolazioni sono ora da considerarsi revocate, con efficacia retroattiva, a seguito della declaratoria di incostituzionalità intervenuta con la sentenza n. 133 del 22 marzo 2017.

La nostra guida. A fronte di questa frammentazione, cerchiamo di fare chiarezza, raccogliendo qui sotto quanto previsto in materia dalle singole regioni e province autonome: in particolare, specificando l’eventuale presenza di agevolazioni per le auto ultraventennali e l’importo della tassa di circolazione per le over 30, esenti dal bollo ordinario (inteso come tassa di possesso). Fatte salve alcune eccezioni, ricordiamo che l’accesso ai benefici per le auto diverse dalle ultratrentennali, laddove previsti, non è automatico, ma comporta la consegna o l’esibizione di idonea documentazione comprovante il valore storico del mezzo.

ABRUZZO. Le vetture a uso non professionale ultratrentennali poste in circolazione su aree e strade pubbliche sono assoggettate al pagamento di una tassa forfettaria di 31,24 euro. Al contempo, non è prevista alcuna agevolazione per i veicoli tra i 20 e i 29 anni di età.

BASILICATA. La tassa forfettaria per le over 30 è pari a 25,82 euro qualora tali vetture circolino su arterie pubbliche. Per le auto ultraventennali di età non superiore ai 29 anni non sono previste agevolazioni.

BOLZANO (Provincia autonoma). Per le vetture ultraventennali a uso non professionale di età non superiore ai 29 anni la tassa automobilistica è ridotta del 50%. Le agevolazioni per le over 30 sono estese anche ai veicoli ad uso professionale, “per i quali sia presentata […] idonea documentazione atta a dimostrare la detenzione a fini collezionistici e non professionali”.

CALABRIA. Non risultano agevolazioni per i veicoli dai 20 ai 29 anni di età.  Laddove posti in circolazione, quelli che ne hanno almeno 30 sono assoggettati ad una tassa annua di 30 euro.

CAMPANIA. Per i veicoli non adibiti ad uso professionale con almeno 30 anni di vita è prevista una tassa di circolazione di 31,24 euro se guidati in strade o aree pubbliche. Non risultano agevolazioni per le c.d. ultraventennali.

EMILIA ROMAGNA. I veicoli tra i 20 e i 29 anni di vita che non siano ad uso professionale sono esentati dal pagamento del bollo qualora iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Fiat Italiano e Italiano Alfa Romeo. Tuttavia, se circolanti nelle strade pubbliche, sarà necessario il pagamento della misura fissa di 25,82 euro, al pari di quanto previsto per i veicoli ultratrentennali.

FRIULI VENEZIA GIULIA. Per le vetture ultratrentennali messe in circolazione sulle strade pubbliche è prevista una tassa forfettaria di 25,82 euro. Come nel confinante Veneto, non è prevista alcuna agevolazione per le auto tra i 20 e i 29 anni di vita.

LAZIO. A partire dal ventesimo anno di anzianità e fino al ventinovesimo, le vetture sono assoggettate al pagamento della tassa automobilistica nella misura ridotta del 10%, purché in possesso di specifica attestazione rilasciata dall’ASI. Quanto ai veicoli ultratrentennali ad uso non professionale, è prevista una tassa di 28,40 euro in caso di circolazione del mezzo.  

LIGURIA. Non sono previste agevolazioni per le auto con un’anzianità dai 20 ai 29 anni.  Per le vetture che hanno compiuto almeno 30 anni è imposta una misura fissa di 28,40 euro, laddove circolanti per le strade pubbliche.

LOMBARDIA. La più popolosa regione della Penisola prevede esenzioni dal bollo, indipendentemente dall’età, per le vetture iscritte nei registri ASI, Fiat Italiano, Storico Lancia e Italiano Alfa Romeo, peraltro esenti anche dalla misura fissa di 30 euro imposta alle vetture ultratrentennali immesse nelle strade pubbliche. Non sono previste agevolazioni per le auto dai 20 ai 29 anni non iscritte in tali registri.

MARCHE. I veicoli che abbiano compiuto almeno 30 anni sono sottoposti ad una tassa di circolazione annua di 27,88 euro. Al contempo, non sono previste agevolazioni per i veicoli dai 20 ai 29 anni.

MOLISE. Non sono previste riduzioni o esenzioni per le auto ultraventennali, mentre per quelle ultratrentennali a uso non professionale è prevista una tassa forfettaria di 28 euro, laddove il veicolo sia destinato a circolare nelle arterie pubbliche.

PIEMONTE. Cancellata con legge statale l’esenzione dal bollo delle auto dai 20 ai 29 anni, è ora previsto in Piemonte per queste vetture il pagamento della tassa automobilistica in misura ridotta del 10%. Per le ultratrentennali, qualora circolanti nella rete stradale pubblica, è prevista una tassa annua fissa di 30 euro.

PUGLIA. I veicoli che hanno compiuto 30 anni di vita non destinati ad un uso professionale sono assoggettati a una tassa forfettaria annuale di 30 euro, qualora circolanti in aree e strade pubbliche. Non sono previste agevolazioni per le auto dai 20 ai 29 anni.

SARDEGNA. Non sono previste sull’Isola agevolazioni per le c.d. vetture ultraventennali. Quanto alle ultratrentennali, se poste nelle arterie pubbliche è necessario il pagamento della tassa di circolazione di 25,82 euro annui.

SICILIA. A seguito dell’intervento della Consulta, che ha dichiarato incostituzionale la l. regionale n. 3/2016, non risultano agevolazioni per le auto dai 20 ai 29 anni di età. Le ultratrentennali, in caso di circolazione, sono assoggettate ad una tassa di 25,82 euro.

TOSCANA. Le auto ultraventennali sono assoggettate, a prescindere dall’uso, al pagamento del bollo auto nella misura ridotta del 10%. Per i veicoli storici ultratrentennali, non adibiti a uso professionale, è prevista una tassa di circolazione di 29,82 euro se immessi nelle strade pubbliche.

TRENTO (Provincia autonoma). È prevista l’esenzione dal bollo, a prescindere dall’anzianità, per i veicoli a uso non professionale iscritti nei registri ASI, Fiat Italiano, Storico Lancia, Italiano Alfa Romeo e nel Registro del Club ACI Storico. Se utilizzati sulle strade pubbliche anche tali automobili sono assoggettate alla tassa di circolazione fissa annua, imposta per le vetture con almeno 30 anni, di 25,82 euro.

UMBRIA. Fino al 29° anno di vita, le ultraventennali sono assoggettate alla tassa di possesso nella misura ridotta del 10%, se iscritte nei registri ASI, Storico Lancia, Fiat Italiano, Italiano Alfa Romeo o nei centri specializzati riconosciuti dalla Regione. Compiuti i 30 anni, è prevista una tassa di circolazione forfettaria di 25,82 euro qualora l’auto circoli nelle arterie pubbliche.

VALLE D’AOSTA. La più piccola regione d’Italia non prevede agevolazioni per i veicoli dai 20 ai 29 anni di vita. Qualora immesse sulle strade pubbliche, le vetture con almeno 30 anni sono invece assoggettate a una misura fissa di 25,82 euro.

VENETO. In caso di circolazione per le strade pubbliche, i veicoli ultratrentennali sono assoggettati alla misura fissa annua di 28,40 euro. A seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2 della l. regionale n. 6/2015, che prevedeva ulteriori benefici per i veicoli di particolare interesse storico, non sono più previste agevolazioni per le auto dai 20 a 29 anni di età.

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