LA CASTRAZIONE CHIMICA NELL'OTTICA GIURIDICA

LA CASTRAZIONE CHIMICA NELL'OTTICA GIURIDICA

Torino, 25 settembre 2023. Di Chiara Zarcone,  avvocato del Foro di Torino, Giurista, già cultore della materia Diritto Penale, presso l'Università degli Studi di Torino.

Quando si parla di reati di violenza sessuale - intesa nel più ampio senso possibile - si sente inevitabilmente parlare di "castrazione chimica".

Tutti la invocano ma, per essere più sinceri possibile, poche persone si sono realmente interrogate su cosa sia, come funzioni e se, giuridicamente parlando, sia o meno compatibile con il nostro sistema giuridico e con i diritti che questo garantisce e deve garantire, a tutti i consociati.

Questo contributo non ha la pretesa di volere entrare nel merito scientifico della questione perché l' autore non ha le competenze per farlo.

Per tuziorismo [dottrina teologico-morale secondo la quale nel dubbio di coscienza circa due opinioni contrapposte si deve sempre seguire quella più conforme alla legge - NDR]  argomentativo si può sintetizzare la castrazione chimica come una forma di inibizione dell'attività delle gonadi ottenuta tramite farmaci anti-androgeni e contraddistinta da un calo della libido.

Non prevede l'asportazione degli organi riproduttivi maschili o femminili - come invece accade nella castrazione chirurgica - ma si limita ad una inibizione meramente farmacologica dell'attività delle gonadi - quindi può essere reversibile.

La prima proposta di legge in materia, rubricata come "Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico totale a carico dei condannati per delitti di violenza sessuale", è stata la n. 272 del 3 marzo 2018.

Nuovamente, nel settembre 2023, è stata presentata la proposta di legge sulla castrazione chimica.

La relazione preliminare al testo di legge proposto nel 2018 introduce il progetto affermando come questo "trova la propria ratio nella necessità, oltre che di assicurare unadeguata pena per chi commette tali efferati delitti, anche di eliminare la possibilità che coloro che se ne sono macchiati possano ripeterli, considerato lelevato tasso di recidiva che essi presentano."

La proposta si compone di un solo articolo ed in incipit fa espresso riferimento agli articoli del codice penale - e quindi a fattispecie incriminatrici - la cui violazione dovrebbe comportare l' applicazione del trattamento in questione.

Le fattispecie sono quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-sexies del nostro codice penale.

Questi che all'apparenza sono solo numeri recano in rubrica alcuni dei reati più abominevoli di cui l' essere umano possa macchiarsi.

Parliamo di tutte le declinazioni della violenza sessuale, compresa la violenza sessuale commessa su soggetto minorenne (pedofilia).

Da questo si desume come sia molto più che facile che, alla sola lettura delle fattispecie di reato elencate, chiunque inorridisca e - certamente spinto dal desiderio che un crimine di tale fatta non rimanga impunito ed il criminale che ne è responsabile paghi per il reato commesso - abbracci l'idea della la castrazione chimica.

Ma è necessario confrontarsi con il Diritto che non può essere ispirato dall'odio o dalla vendetta, ma deve perseguire il fine supremo di giustizia (G. Radbruch).

La proposta di legge analizza dunque il modus operandi dell' ipotetica disciplina normativa affidando al Giudice la facoltà di disporre il trattamento farmacologico "... previa valutazione della pericolosità sociale e della personalità del reo, nonché dei suoi rapporti con la vittima del reato".

Vi è di più, la proposta prevede inoltre che il Giudice possa disporre sempre il trattamento in caso di recidiva e nelle ipotesi che i reati siano commessi in danno di minori.

Viene infine previsto che chiunque sia stato riconosciuto colpevole "con sentenza passata in giudicato" per i reati ai quali abbiamo fatto riferimento, possa sottoporsi volontariamente al trattamento.

Onere - forse troppo gravoso - del Giudice sarebbe anche quello di indicare "il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica" nella quale il trattamento dovrebbe essere eseguito.

La proposta di Legge si fa inoltre carico di far seguire, parallelamente al trattamento farmacologico, un trattamento psicologico mediante la previsione di inserimento in un programma di recupero psicoterapeutico svolto a cura dell’amministrazione penitenziaria con l’ausilio di centri ove operano professionisti specializzati in psicoterapia e psichiatria.

Ciò che molti ignorano o voglio ignorare è che tale trattamento non è immune da conseguenze poiché come affermato da Carlo Foresta del Consiglio Superiore di Sanità si tratterebbe di somministrare sostanze con effetti collaterali rapidi, riscontrabili già dopo i primi 6 mesi, che potrebbero provocare alterazioni scheletriche e del metabolismo con successivo sviluppo di patologie cardiache.

Il giudice che sulla base del dettato normativo analizzato dovesse disporre l’applicazione del trattamento, dovrebbe dunque mettere in conto la possibilità di indurre nel condannato patologie più o meno gravi.

La nostra Costituzione prevede allart. 32 che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana" e la medesima fonte normativa dispone inoltre che "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dellindividuo e interesse della collettività" dal combinato disposto dei due commi, deriva come qualsiasi trattamento sanitario obbligatorio, per essere costituzionalmente legittimo, debba essere previsto da una legge, essere determinato, non essere pregiudizievole per la salute del soggetto che vi si sottopone e - si noti bene - debba avere come finalità la tutela dellinteresse della collettività alla salute.

Qualsiasi legge che imponga un trattamento sanitario deve osservare il limite del rispetto dell' essere umano garantito dalle nostre fonti interne e dalle fonti sovranazionali.

Non può ignorarsi come diversi studi medico-psichiatrici condotti in materia di sex-offenders, abbiano dimostrato, in generale, l’inidoneità del trattamento farmacologico di blocco androgenico nel trattamento degli autori di reati sessuali nei quali la spinta delittuosa può avere origine non solo da un picco di libido ma primariamente da tendenze violente insite nella psiche del soggetto in quanto gli impulsi sessuali dipendono anche da caratteristiche psicologiche.

Pochi conoscono Alan Turing considerato il padre dell'intelligenza artificiale che, condannato in quanto omosessuale fu rimesso in libertà solo a condizione di “sottoporsi a trattamento terapeutico presso un medico qualificato”.

Il trattamento in questione fu devastante per lo scienziato - anche perché comportò la femminizzazione del suo aspetto fisico - che si suicidò poco tempo dopo.

Si badi bene che il Diritto dei Paesi democratici e liberali, ha sacra l'integrità di tutti i consociali, compresi i rei di crimini odiosi quali quelli presi in considerazione dalla proposta di Legge citata. L' Integrità fisica deve rappresentare un limite invalicabile per mantenere fermo il rispetto della libertà e della dignità di tutti gli esseri umani.