LA RESILIENZA DELLA SOCIETÀ CIVILE

LA RESILIENZA DELLA SOCIETÀ CIVILE

Trento, 28 ottobre 2026. Di Paolo Rosa, avvocato, già Presidente Cassa Forense

Ho partecipato a Trento alla presentazione del ricorso in Tribunale, ad opera della Società civile, avverso la nuova legge elettorale.

A prescindere dalle indicazioni della Commissione di Venezia, per la quale non si dovrebbero fare riforme elettorali nell'anno precedente le elezioni, mi ha colpito una indicazione lanciata all'uditorio dal prof Roberto Toniatti, già ordinario di diritto costituzionale presso la Università di Trento, per il quale il premio di maggioranza al 42% in realtà è un premio di minoranza, come manipolazione della democrazia e si è augurato che la Stampa sia all'altezza del compito che le spetta.

Effettivamente un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori aggiuntivi, scelti in via esclusiva dalle Segreterie di partito, sui quali l'elettore non ha penna, con una affluenza al voto che nella tornata del 2022 si è fermata al 64%, significa dare il Governo del Paese ad una minoranza, per di più con i numeri necessari per disintegrare quei presidi costituzionali di garanzia che la nostra Carta Costituzionale prevede (elezione del Presidente della Repubblica).

E' vero che in due precedenti la Corte Costituzionale ha considerato legittima la previsione di un premio di maggioranza nel nostro sistema parlamentare, ma sono cambiati i tempi e i modi nel senso che il nostro Parlamento è stato, successivamente, ridotto nei numeri in 400 Deputati e 200 Senatori.

Comunque, come elettore del Cdx, mi auguro che i 25 Tribunali, investiti da altrettanti ricorsi, aprano le porte al vaglio della Corte Costituzionale.

È in giuoco la tenuta del nostro stato di diritto.

Il ricorso presentato al Tribunale di Trento, con udienza gia’ fissata per il 16 dicembre p.v., è un tomo molto articolato di oltre 100 cartelle che, a mio giudizio, dovrebbe essere esaminato nelle scuole, nelle ore di educazione civica perché, a prescindere dall’orientamento politico, tratta il tema del diritto di voto, nella sua duplice dimensione di elettorato attivo e passivo, con richiami giurisprudenziali, articolati e completi.

Il ricorso presentato avanti il Tribunale di Trento, è particolare perché va a trattare anche il rapporto tra la legislazione nazionale e l’autonomia del Trentino Alto Adige.

Questa la sintesi:

“I ricorrenti, elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni del distretto, chiedono, previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale prospettate, l’accertamento del proprio diritto di voto, nella sua duplice dimensione di elettorato attivo e passivo, secondo modalità conformi a Costituzione, e della lesione che a tale diritto deriva dalla legge n. 180 del 2026, in vigore, ma non ancora applicata. La decisione su tali domande dipende dalla risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale prospettate nel ricorso, secondo il modello già riconosciuto dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 1 del 2014, n. 35 del 2017 e n. 48 del 2021.

Le questioni riguardano: il premio di governabilità, in relazione alla sproporzione tra voti e seggi che esso può determinare (primo motivo); le modalità di distribuzione del premio mediante liste circoscrizionali (secondo motivo); il riparto sovra-collegiale dei seggi e il successivo riversamento nei collegi plurinominali (terzo motivo); l’attribuzione del premio al Senato su base nazionale e il suo condizionamento al risultato dell’elezione della Camera (quarto motivo); il capolista bloccato e il regime delle pluricandidature (quinto motivo); la soppressione del limite di genere per i capilista e la disciplina della tripla preferenza (sesto motivo); l’obbligo, a pena di ricusazione delle liste, di indicare la persona proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri (settimo motivo); l’aumento del numero di sottoscrizioni richieste alle formazioni prive della qualificata rappresentanza parlamentare prevista dalla legge (ottavo motivo).

Quanto alla ragione Trentino Alto Adige / Südtirol le questioni riguardano:

Violazione del diritto di voto in senso oggettivo sotto il profilo dell’uguaglianza e della ragionevolezza della delimitazione dei collegi (nono motivo); violazione del diritto di cui al nono motivo in senso soggettivo (decimo motivo); incoerenza tra sistemi elettorali di Camera e Senato per quanto riguarda l’Alto Adige/Sudtirol (undicesimo motivo); criterio linguistico di delimitazione del collegio e sua non giustificazione sulla base del Pacchetto d’Autonomia (dodicesimo motivo); illegittimità della soglia di sbarramento del 20% su base regionale per le liste rappresentative dalle minoranze linguistiche (tredicesimo motivo).

Per ciascuna questione sono individuati le disposizioni censurate, i parametri costituzionali, le ragioni del prospettato contrasto e la disciplina destinata a residuare in caso di accoglimento.”

La descrizione del fatto è un vero compendio dell’articolazione dei motivi di ricorso.

“A) Le parti ricorrenti sono cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali, rispettivamente, di Comuni compresi nel distretto della Corte d’Appello di Trento e, in tale loro qualità, sono titolari del diritto di voto per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esercitare nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione. Le parti ricorrenti sono altresì in possesso dei requisiti di età per l’elettorato passivo alla Camera dei deputati e/o al Senato della Repubblica (articoli 56, terzo comma, e 58, secondo comma, Cost.), e sono pertanto titolari del diritto di accedere in condizioni di eguaglianza alla carica elettiva parlamentare (articolo 51 Cost.). Elettorato attivo ed elettorato passivo costituiscono i due profili del diritto di voto che i ricorrenti fanno valere nel presente giudizio.

Non è qui in discussione lo status di elettore dei ricorrenti, che costituisce il presupposto della presente azione ed è documentato mediante la produzione dei relativi certificati di iscrizione nelle liste elettorali. L’oggetto della domanda concerne, invece, le modalità di esercizio di tali diritti e, precisamente, il diritto dei ricorrenti ad esercitarli secondo regole conformi al dettato costituzionale.

B) Con Legge 9 ottobre 2026, n. 180 («Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica»), pubblicata in GU, Serie Generale, n. 235 del 9 ottobre 2026, entrata in vigore in data 24 ottobre 2026, il legislatore ha modificato la disciplina per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, intervenendo sul d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sul d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 e sulle ulteriori disposizioni ad essi collegate ed inoltre art. 3 nuova configurazione territoriale dei collegi senatoriali della Provincia di Bolzano e per i collegi Camera e Senato della Provincia di Bolzano sbarramento al 20% per l’ammissione delle liste elettorali.

La nuova disciplina ridisegna il sistema di elezione delle due Camere attraverso un insieme di regole che appare necessario ricostruire, nei suoi elementi essenziali, poiché le modalità di esercizio del diritto di voto dipendono tanto dai singoli istituti, quanto dalle modalità attraverso cui essi vanno complessivamente ad operare.

i) Il sistema di attribuzione dei seggi e il c.d. “premio di governabilità”. Fatti salvi i collegi uninominali della Valle d’Aosta e del Trentino-Alto Adige, i seggi sono attribuiti con metodo proporzionale in collegi plurinominali. Alla lista o coalizione più votata in entrambe le Camere che abbia conseguito almeno il 42 per cento dei voti validi in ciascuna di esse è attribuito un premio fisso di 70 seggi alla Camera e di 35 al Senato. I seggi del premio sono detratti dal totale dei seggi da ripartire con metodo proporzionale (che alla Camera si riducono da 384 a 314 e al Senato da 189 a 154) e si sommano a quelli ottenuti dalla lista o coalizione vincente nel riparto proporzionale, entro il limite di 220 deputati e 113 senatori, esclusi gli eletti all’estero (art. 1 comma 4, d.P.R. 361/1957 come modificato dall’art. 1 comma 1 lett. d); art. 83, d.P.R. 361/57, come modificato dall’art. 1, comma 22; art. 1, comma 2, D.Lgs. 533/93 come modificato dall’art. 2 comma 1 lett. b); art. 16-bis D.Lgs. 533/93 come modificato dall’art. 2 comma 9). Non è previsto un secondo turno: in mancanza delle condizioni previste affinché scatti il premio (ossia la circostanza che la medesima lista o coalizione di liste ottenga sia nell’elezione della Camera sia nell’elezione del Senato almeno il 42% dei voti validi), il riparto resta proporzionale.

ii) Le modalità di attribuzione dei seggi-premio. I seggi-premio sono distribuiti tra le circoscrizioni con il d.P.R. emanato contestualmente alla convocazione dei comizi e attribuiti ad apposite liste circoscrizionali, distinte da quelle di collegio, i cui candidati sono proclamati eletti senza espressione di preferenze (art. 3 d.P.R. 361/57 come modificato dall’art. 1 comma 3; art. 18-bis, comma 2-bis, d.P.R. 361/57 come modificato dall’art. 1 comma 8; art. 1, comma 2-ter, D.lgs.

533/93 come modificato dall’art. 2 comma 1; art. 9, comma 2, D.lgs. 533/93 come modificato dall’art. 2 comma 4).

iii) La composizione delle liste, le preferenze e la proclamazione degli eletti. Nei collegi plurinominali ciascuna lista è composta da sette candidati. Il capolista è sottratto al voto di preferenza e, qualora la lista abbia ottenuto seggi, è proclamato eletto per primo; gli eventuali seggi ulteriori spettano agli altri candidati, per i quali l’elettore può esprimere fino a tre preferenze, secondo la graduatoria delle preferenze ottenute (art. 18-bis, comma 3, d.P.R. 361/57 come modificato dall’art. 1 comma 8; art. 4, comma 2, d.P.R. 361/57 come modificato dall’art. 1 comma 4; art. 84 DPR 361/57 come modificato dall’art. 1 comma 24). Ciascun candidato può essere presentato in non più di cinque collegi, oltre che nella lista per il premio; il capolista eletto in più collegi è proclamato in quello in cui la lista ha ottenuto la percentuale più bassa e chi è eletto anche nella lista per il premio è proclamato in quest’ultima (art. 19 d.P.R. 361/57 come modificato dall’art. 1 comma 10; art. 85 DPR 361/57 come modificato dall’art. 1 comma 25).

iv) Le disposizioni in materia di equilibrio tra i sessi. Le liste di collegio sono formate secondo un ordine alternato di genere (art. 18-bis, comma 3, d.P.R. 361/57 come modificato dall’art. 1 comma 8; art. 9, comma 4, D.lgs. 533/93 come modificato dall’art. 2 comma 4), ma la nuova disciplina sopprime il precedente limite del 60 per cento per ciascun sesso nelle posizioni di capolista, mentre mantiene il medesimo limite per il complesso dei candidati delle liste presentate ai fini del premio (art. 18-bis, comma 3.1, d.P.R. 361/57 come modificato dall’art. 1 comma 8; art. 9, comma 4-bis, D.lgs. 533/93 come modificato dall’art. 2 comma 4). In caso di pluralità di preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda e della terza (art. 4, comma 2, d.P.R. 361/57 come modificato dall’art. 1 comma 4; art. 14, comma 1, D.lgs. 533/93 come modificato dall’art. 2 comma 7).

v) L’indicazione della persona proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Contestualmente al deposito del contrassegno, i partiti e i gruppi politici organizzati dichiarano, nel programma elettorale, il nome e cognome della persona da indicare come proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri; le liste collegate in coalizione devono indicare il medesimo nome. Sono fatte salve le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall’art. 92 Cost. e il rispetto dell’art. 67 Cost. (art. 14-bis, comma 3, d.P.R. 361/57 come modificato dall’art. 1 comma 6). In mancanza della dichiarazione, l’Ufficio centrale circoscrizionale ricusa le liste (art. 22, primo comma, n. 1-ter, d.P.R. 361/57 come modificato dall’art. 1 comma 13).

L’obbligo di indicazione si applica anche all’elezione del Senato, in virtù del rinvio all’art. 14-bis contenuto nell’art. 8, comma 1, D.lgs. 533/93.

vi) L’elezione del Senato e il collegamento tra i risultati delle due Camere. Per il Senato, ferma la distribuzione dei seggi su base regionale, le condizioni per il premio sono verificate sul risultato nazionale, e il premio spetta solo alla lista o coalizione collegata a quella che abbia conseguito il medesimo risultato nell’elezione della Camera; una condizione corrispondente opera, reciprocamente, per il premio alla Camera (art. 83, comma 1, lett. e-quinquies), DPR 361/57 come introdotta dall’art. 1 comma 22 lett. f); art. 16-bis, comma 1, lett. e-quater), D.lgs. 533/93 come introdotta dall’art. 2 comma 9 lett. e); art. 14-bis, comma 3-bis, DPR 361/57 come introdotto dall’art. 1 comma 6; art. 8, comma 1-bis, D.lgs. 533/93 come introdotto dall’art. 2 comma 3).

vii) La presentazione delle liste e la raccolta delle sottoscrizioni. Le liste devono essere presentate in almeno la metà delle circoscrizioni e corredate, in via ordinaria, da 6.000 a 7.000 sottoscrizioni per collegio; ne sono richieste da 1.500 a 2.000 ai partiti costituitisi in gruppo parlamentare o in componente politica di gruppo in almeno una Camera entro la data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, mentre sono esonerati quelli costituiti in gruppo parlamentare in almeno una Camera all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi (art. 18-bis, comma 1, d.P.R. 361/57 come modificato dall’art. 1 comma 8 lett. a) e b); art. 18-bis, comma 2, DPR 361/57 come modificato dall’art. 1 comma 8 lett. d). In sede di prima applicazione, i relativi requisiti sono verificati a date specifiche (art. 1, comma 9 e

art. 5 della legge n. 180 del 2026).

viii) La modifica delle circoscrizioni dei collegi elettorali del Senato della regione Trentino Alto Adige / Südtirol. La ridefinizione dei territori dei collegi senatoriali costituisce una grave violazione dell’uguaglianza del voto, essendo introdotta al fine di escludere da un collegio (Bolzano) l’elezione di un candidato di lingua tedesca e di escludere dai collegi di Merano e Bressanone il candidato di lingua italiana con un grave squilibrio numerico del rispettivo corpo elettorale.

Viene così applicata una separazione politica su base linguistica della rappresentanza parlamentare alterando la ponderazione dei valori di voto dei singoli collegi risultando che un collegio (Bolzano) è composto di circa la metà degli elettori degli altri due.

ix) Lo sbarramento al 20% nella ammissibilità delle liste elettorali della regione Trentino Alto Adige / Südtirol. La legge produce un ostacolo alla libera ed uguale espressione del voto come presidio della democrazia rappresentativa.

La disciplina così introdotta appartiene pertanto all’ordinamento e conforma le modalità secondo le quali i ricorrenti saranno chiamati ad esercitare il proprio diritto di voto nelle successive elezioni politiche. Al momento della proposizione della presente azione, tuttavia, essa non ha ancora trovato applicazione in alcuna consultazione per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. È precisamente in tale intervallo — successivo all’entrata in vigore della legge e anteriore alla sua prima applicazione elettorale — che viene proposta la presente domanda di accertamento, volta a ottenere tutela del diritto di voto prima che le nuove regole trovino concreta applicazione in una consultazione politica.”

Nel ricorso vengono sollevati 13 motivi di ritenuta incostituzionalità e che sono:

1. Entità del cd. premio di governabilità;

2. Modalità di distribuzione del cd. premio di governabilità;

3. Riparto nazionale e successivo riversamento dei seggi nei collegi plurinominali;

4. Il premio al Senato e il collegamento con il risultato della Camera;

5. La selezione degli eletti;

6. L’equilibrio di genere;

7. L’indicazione della persona proposta per l’incarico di presidente del Consiglio dei Ministri;

8. Le sottoscrizioni per la presentazione delle liste;

9. Violazione del diritto di voto in senso oggettivo sotto il profilo dell’eguaglianza e della ragionevolezza della delimitazione dei Collegi;

10. Violazione del diritto di voto in senso soggettivo: lesione dell’eguale peso del voto e dell’accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza;

11. Incoerenza tra i sistemi elettorali di Camera e Senato per quanto riguarda l’Alto Adige / Südtirol;

12. Criterio linguistico di delimitazione del Collegio e sua non giustificazione sulla base del Pacchetto di autonomia;

13. Illegittimità della soglia di sbarramento del 20% su base regionale per le liste rappresentative delle minoranze linguistiche.

Al ricorso è allegato, tra il resto, il corposo dossier della Camera dei Deputati che ha audito circa 60 costituzionalisti italiani dopo che, con il documento del 15 maggio 2026, ben 138 costituzionalisti si erano espressi, negativamente, sulla riforma elettorale.

Quello che è certo è che le regole del gioco non dovrebbero essere scritte dalla maggioranza di turno ma dal Parlamento insieme.

Il problema costituzionale fondamentale è stabilire se la ricerca della governabilità possa giustificare, nel loro insieme, limitazioni così significative della rappresentanza, della libertà di scelta degli elettori e del pluralismo politico.

Il ricorso chiede che questi interrogativi siano sottoposti alla Corte costituzionale, affinché sia verificata la compatibilità della nuova disciplina con i principi fondamentali della democrazia rappresentativa.