GLI IMPEGNI DEL NUOVO COMITATO DEI DELEGATI DI CASSA FORENSE PER CONSERVARE L’AUTONOMIA

GLI IMPEGNI DEL NUOVO COMITATO DEI DELEGATI DI CASSA FORENSE PER CONSERVARE L’AUTONOMIA
Paolo Rosa, avvocato, già Presidente di Cassa Forense

Trento, 5 novembre 2026. Di Paolo Rosa, avvocato, già Presidente Cassa Forense

Svolte le elezioni e una volta reso noto l’esito, entro il 20 gennaio del 2027 si insedierà il nuovo Comitato dei Delegati di Cassa forense.

Urge – a mio giudizio – dare esecuzione a quanto indicato dai Ministeri vigilanti nella nota di approvazione della riforma della previdenza forense, entrata in vigore il 1° gennaio 2025.

I Ministeri vigilanti hanno invitato Cassa forense, dopo aver soddisfatto con la riforma il parametro formale di sostenibilità trentennale previsto dalla legge, a mettere in campo ulteriori interventi volti al rafforzamento della sostenibilità strutturale. (30 più 20).
Ed infatti il Ministero dell’economia ebbe a rilevare che l’indice di congruità dell’aliquota contributiva di cui all’art. 5 del D.M. 29.11.2007, era in peggioramento dal 2044 nella proiezione post-riforma e che il rapporto fra iscritti attivi / pensionati non contribuenti è previsto passare da circa 12 attivi per pensionato nel 2023 a circa 2 attivi per pensionato alla fine del periodo di simulazione.
«Sotto il profilo dell’adeguatezza delle prestazioni, gli effetti della riforma sono stati valutati tramite l’analisi dei tassi di sostituzione di cui all’art. 4 del D.M. 29 novembre 2007, calcolati al lordo ed al netto del prelievo fiscale e contributivo, distintamente per genere e regime di calcolo (misto o contributivo), riferiti a soggetti che accedono al trattamento pensionistico di vecchiaia e di vecchiaia anticipata. Nel prospetto seguente, a titolo esemplificativo, sono stati posti a confronto i tassi di sostituzione netti, distinti per genere, ante e post riforma, riferiti a tre epoche diverse: nel 2025 per un pensionato attuale con trattamento prevalentemente retributivo; nel 2045, dopo 20 anni di applicazione della riforma, con un trattamento di vecchiaia calcolato con il sistema misto e nel 2065, dopo 40 anni, con una pensione interamente contributiva.

Il tasso di sostituzione lordo esprime il rapporto fra l’importo annuo della prima rata di pensione e l’importo annuo del reddito da lavoro.
Così definito, l’indicatore misura la variazione del reddito lordo dell’avvocato nel passaggio dalla fase attiva a quella di quiescenza.
Il tasso di sostituzione lordo non è un indicatore completo di adeguatezza delle prestazioni.
Tale funzione è affidata, in particolare, al tasso di sostituzione netto, il quale viene calcolato esprimendo sia la pensione sia la retribuzione al netto del prelievo contributivo e fiscale. In particolare, il tasso di sostituzione netto misura di quanto il reddito disponibile di un avvocato si modifica a seguito del pensionamento. Pertanto, esso riflette sia le regole di calcolo della pensione che gli effetti distributivi della normativa fiscale e contributiva. In ragione della progressività dell’imposta sul reddito personale e del fatto che l’aliquota contributiva a carico del lavoratore grava sul reddito – retribuzione e non sull’importo della pensione, il tasso di sostituzione netto risulta significativamente superiore a quello lordo, a parità di ogni altra condizione (si veda sul punto Le tendenze di medio e lungo periodo della Ragioneria dello Stato per il 2026, pag. 161).
La tabella sopra indicata dimostra che il tasso di sostituzione netto di un avvocato che accede alla pensione di vecchiaia nel 2025 passa dal 72,4% a normativa vigente al 68,4% dell’ultimo reddito professionale mentre, se donna, il tasso netto passa da 81,3% al 78,9% dell’ultimo reddito professionale.
Per chi accede al pensionamento nel 2045, le differenze sono più evidenti: il valore scende dal 43,0% al 31,2% dell’ultimo reddito professionale per gli uomini e dal 55,0% al 46,7% dell’ultimo reddito per le donne.
Per i pensionati futuri nel 2065 il tasso netto passa dal 41,0% al 28,5% per gli uomini e dal 41,2% al 34,4% dell’ultimo reddito professionale per le donne.
Analoghe conclusioni per i trattamenti di vecchiaia anticipata, laddove risulta ancora più evidente il divario di genere.
Lo stesso che dire che per effetto dell’introduzione del sistema di calcolo contributivo dal 01.01.2025, si registra, e già oggi lo conosciamo, una generalizzata riduzione dei livelli di adeguatezza delle prestazioni pensionistiche, decisamente più marcata per gli uomini.
Fatta questa lunga disamina, desunta dai documenti ufficiali in possesso di Cassa forense, anche se mai pubblicati, il nuovo Comitato dei Delegati dovrà procedere senza altro indugio, dato che sono decorsi ormai già due anni, a mettere mano a quegli interventi strutturali che siano in grado di guadagnare la sostenibilità strutturale del sistema e l’adeguatezza delle prestazioni.
Ogni ulteriore ritardo comporterà una pesante penalizzazione per i pensionandi futuri sul tasso di sostituzione.
Lo si comprende bene dal raffronto con il tasso di sostituzione degli autonomi della previdenza generale: 
«Tabella 6.1: tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria nell’ipotesi base e con i requisiti minimi - Scenario nazionale base

La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso medio di variazione della produttività per occupato, per il periodo 2027-2070. Per il 2026, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DFP 2026.
(2) Per le donne è possibile andare in pensione 5 anni prima.
(4) È consentito solo ai lavoratori assunti dall'1/1/1996 (regime contributivo). Dato il più basso livello di aliquota contributiva rispetto al lavoro dipendente, l'accesso al pensionamento anticipato richiede redditi da lavoro significativamente superiori alla retribuzione media per unità di lavoro dipendente, al fine di soddisfare il requisito pensionistico minimo. Considerando, inoltre, che il reddito medio imponibile di un lavoratore autonomo risulta notevolmente inferiore alla retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, ne consegue che l'accesso al pensionamento anticipato con un requisito di età fino a 3 anni inferiore a quello di vecchiaia rappresenta, per tale categoria di lavoratori, un'eventualità poco probabile.» 

(Fonte: Le tendenze di medio lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario, Rapporto n. 27, Ragioneria Generale dello Stato, pag. 171)
Stante il silenzio di Cassa Forense, il Governo con il disegno di legge del bilancio 2027, all’art. 56, interviene sui parametri di calcolo delle pensioni degli avvocati iscritti, con effetti sia sui contributi sia sugli assegni, a seguito di sentenze della Cassazione che hanno stabilito che la Cassa Forense, in sede di prima applicazione della legge n. 576 del 1980, è incorsa in un errore nell’individuazione del tasso medio annuo di variazione dell’Indice dei prezzi al consumo da utilizzare ai fini della rivalutazione, delle pensioni vigenti, dei tetti reddituali, degli scaglioni, ha ridisegnato i criteri di rendimento in questi termini:
«2. A partire dalle pensioni con decorrenza nel 2027, l’aliquota di rendimento del reddito medio pensionabile per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, relativa alla prima e seconda quota di pensione in base alla normativa in vigore fino al 2007 è pari all’1,75%. 
Se la media dei redditi è superiore a euro 59.700,00 la percentuale di cui al periodo primo periodo è ridotta nella misura di:
a) 1,50% per lo scaglione di reddito da euro 59.700,01 a euro 89.800,00;
b) 1,30% per lo scaglione di reddito da euro 89.800,01 a euro 104.400,00;
c) 1,15% per lo scaglione di reddito da euro 104.400,01 al tetto reddituale pari a euro 131.800,00.»
Nel sistema pensionistico retributivo (in vigore in Cassa Forense sino al 31.12.2024), le aliquote di rendimento rappresentano uno degli elementi centrali per la determinazione dell’importo della pensione (Quote retributive A e B), in quanto costituiscono il meccanismo attraverso il quale la retribuzione pensionabile viene trasformata in prestazione previdenziale. In concreto, per ogni anno di contribuzione maturata viene riconosciuta una percentuale della retribuzione di riferimento, che si somma progressivamente fino a determinare l’ammontare dell’assegno pensionistico. La logica di funzionamento è lineare, generalmente pari al 2% annuo fino a un massimo del 40 anni (80%), ma gli effetti possono variare sensibilmente in funzione del livello retributivo, poiché il sistema prevede riduzioni delle aliquote al crescere della retribuzione.
“In Cassa Forense chi possiede un’anzianità contributiva antecedente al 2012 ha diritto ad un calcolo più favorevole basato sul principio del “pro quota” e ad aliquote di rendimento più alte (es. per redditi fino ad euro 48.300 – 1,75%) mentre, per gli iscritti dopo il 1° gennaio 2013 la base pensionabile tiene conto di tutti i redditi prodotti nella vita lavorativa e un’unica aliquota di rendimento pari all’1,40%.
In particolare l’anzianità contributiva è divisa in quattro pro quote:
• Prima pro quota: anzianità maturate prima del 31 dicembre 2001;
• Seconda pro quota: anzianità maturate dal 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2007;
• Terza pro quota: anzianità maturata dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012;
• Quarta pro quota: anzianità maturata a partire dal 1° gennaio 2013 in poi.
Il calcolo della base pensionabile dalla prima pro quota (sino al 31/12/2001) è basato sulla media dei migliori 10 degli ultimi 15 redditi annui dichiarati, rivalutati in base all’inflazione;
Il calcolo della base pensionabile della seconda pro quota (sino al 31/12/2007) è basato sulla media dei migliori 20 degli ultimi 25 redditi dichiarati, rivalutati in base all’inflazione;
Il calcolo della base pensionabile della terza pro quota (sino al 31/12/2012) è basato sulla media di tutti i redditi dichiarati nella vita lavorativa escludendo i peggiori 5, rivalutati in base all’inflazione;
Il calcolo della base pensionabile della quarta pro quota (dal 1° gennaio 2013) è basato sulla media di tutti i redditi professionali dichiarati nella vita lavorativa.
Per chi invece è iscritto alla Cassa dal 01/01/2013 la prestazione pensionistica sarà invece calcolata sulla base di tutti i redditi e con l’applicazione di una aliquota del 1,40% con conseguente riduzione delle prestazioni pensionistiche”. (Fonte: Alessandro Micheli in Il calcolo della pensione nella previdenza forense, 15 marzo 2021 in News, Previdenza).
Il sistema, a scaglioni di cui sopra, aumenta le pensioni minime e riduce quelle al tetto pensionabile che, a mio sommesso avviso, era già nel sistema di Cassa Forense, perché l’aliquota unica del 1,40% è del 1.1.2013.
Le aliquote sono le stesse già in vigore, mentre cambiano gli scaglioni di reddito che sono stati aggiornati.
Nella relazione accompagnatoria del disegno di legge di bilancio 2027, non vi è una parola di spiegazione che, mi auguro, sarà fornita durante la discussione parlamentare.