IL TAGLIO ALL’INDICIZZAZIONE DELLE PENSIONI È INCOSTITUZIONALE

IL TAGLIO ALL’INDICIZZAZIONE DELLE PENSIONI È INCOSTITUZIONALE

Trento, 2 novembre 2026. Di Paolo Rosa, avvocato, già Presidente Cassa Forense.

L’art. 55 del disegno di legge di bilancio per il 2027, attualmente all’esame del Parlamento, prevede il taglio dell’indicizzazione delle pensioni secondo il seguente schema:

Le soglie indicate nella bozza sono calcolate prendendo come riferimento il trattamento minimo INPS 2026, pari a 611,85 euro mensili.

Fascia pensionistica Importo mensile lordo Rivalutazione riconosciuta
Fino a 4 volte il minimo Fino a 2.447,40 euro 100%
Da 4 a 5 volte il minimo Fino a 3.059,25 euro 85%
Da 5 a 6 volte il minimo Fino a 3.671,10 euro 53%
Da 6 a 8 volte il minimo Fino a 4.894,80 euro 47%
Da 8 a 10 volte il minimo Fino a 6.118,50 euro 37%
Oltre 10 volte il minimo Oltre 6.118,50 euro 32%

La riduzione interessa quindi tutti gli assegni che superano i 2.447,40 euro lordi mensili, secondo le soglie riportate nella bozza.

Il disegno di legge di bilancio per il 2027 sostituisce le fasce con un meccanismo per importo complessivo nel senso che la percentuale d rivalutazione non si applica più a porzioni della pensione, ma all’intero assegno, a seconda della fascia in cui ricade il suo importo totale.

È la stessa impostazione adottata tre anni fa e sulla quale si era pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 19, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti.

Secondo la Corte Costituzionale, il meccanismo legislativo non è irragionevole perché salvaguarda integralmente le pensioni di più modesta entità e, per un periodo limitato, riduce progressivamente la percentuale di indicizzazione di tutte le altre, al crescere degli importi dei trattamenti, in ragione della maggiore resistenza delle pensioni più elevate rispetto agli effetti dell’inflazione.

La Corte Costituzionale ha però fatto presente che “delle perdite subite dalle pensioni non integralmente rivalutate, il legislatore potrà tenere conto in caso di eventuali future manovre sull’indicizzazione dei medesimi trattamenti”.

Ora non sfuggirà a chi legge che l’intervento sull’indicizzazione delle pensioni è diventato una pratica normale ad ogni legge di bilancio cosicché le pensioni sono diventate un vero e proprio bancomat sui pensionati che, essendo circa 16.500.000, potranno ben dire cosa ne pensano nella prossima tornata elettorale, così da far sballare tutti i pronostici.

Ricordo che l’indicizzazione della pensione è il meccanismo che adegua ogni anno l’importo delle pensioni all’aumento dei prezzi.

Dal 1° gennaio le pensioni crescono di una percentuale calcolata sulla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Il sistema ordinario prevede un adeguamento pieno per le pensioni fino a 4 volte il minimo, del 90% per la parte compresa tra 4 e 5 volte il minimo e del 75% per la parte superiore, in base all’art. 69 della legge n. 388 del 2000.

Funziona per fasce, come l’IRPEF: ogni porzione della pensione è rivalutata con la propria percentuale, e chi supera di poco una soglia vede ridotto l’aumento solo sulla parte eccedente.

Quest’anno, con il disegno di legge di bilancio per il 2027, l’ordinarietà è stata stravolta e in Italia, come ben sappiamo, il transitorio diventa stabile.

Vi è poi da dire, da ultimo, che nella relazione tecnica, che accompagna la manovra, i conteggi sono fatti su di un tasso di svalutazione del 2,8% quando ha già raggiunto il 5,4%.

Dopo l’art. 55, sempre in tema di rivalutazione dei trattamenti pensionistici, bisogna leggere l’art. 56 che riguarda la rivalutazione dei trattamenti pensionistici degli iscritti a Cassa Forense, dopo le numerose sentenze di Cassazione intervenute in materia.
Questo il testo dell’articolato:

Com’è noto io avevo consigliato a Cassa Forense di transare tutte le posizioni in essere, ma non sono stato ascoltato!

Ora Cassa Forense dovrà riliquidare tutti i trattamenti pensionistici erogati, nei limiti del termine prescrizionale di 10 anni dal provvedimento di concessione della pensione.

Ma su questo punto, a mio giudizio, la Corte di Cassazione è incorsa in un errore di diritto perché, nel caso di specie, la domanda di riliquidazione della pensione attiene ad un errore di calcolo commesso da Cassa Forense nel liquidare la pensione, domanda di pensione che è imprescrittibile, così come la sua riliquidazione, mentre sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale per Cassa Forense, soltanto i singoli ratei.

Prevedo quindi che sul punto si svilupperà un altro nutrito contenzioso.

È vero che la Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza 4577 pubblicata il 01.03.2026, ha affermato che: «Ferma la distinzione tra imprescrittibilità del diritto a pensione e termine di prescrizione dei ratei pensionistici, la domanda di riliquidazione in base al reddito rivalutato si pone su un diverso piano, coinvolgente l’accertamento, e la conseguente quantificazione, di una componente del trattamento pensionistico (la rivalutazione del reddito) già calcolato dalla Cassa al momento della ammissione.

L’azione volta a far valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, che si assume essere stata erroneamente liquidata in sede di determinazione amministrativa, è suscettibile di prescrizione ordinaria decennale quando abbia ad oggetto non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l'adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, “come avviene nei casi in cui l'Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale” (cfr. Cass. sent. 948/10, ord. 28306/13, sent. 23172/11).

Anche in tema di casse professionali privatizzate è stato ribadito che ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. (Cass. ord. 31527/22 e 23257/24).»

A mio giudizio la domanda di riliquidazione afferendo alla stessa domanda di pensione, è imprescrittibile mentre sono prescrittibili nel termine decennale soltanto i ratei.

L'imprescrittibilità del diritto a pensione deriva dall'indisponibilità del diritto e, secondo quanto emerge nel contesto delle motivazioni delle pronunce, include sia l'an che il quantum del diritto (cfr. Corte di Appello di Torino del 9 febbraio 2006).

Sempre l’art. 56, ora al vaglio del Parlamento, per le pensioni con decorrenza dal 2027 fissa nuove aliquote di rendimento, ribassate, il che significa che tutte le prestazioni erogate dal 2027 in poi subiranno una duplice decurtazione: la prima per il passaggio al sistema di calcolo contributivo a far tempo dal 01.01.2025 e la seconda per la riduzione delle aliquote di rendimento.
Vedremo cosa succederà in Parlamento!