I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI

I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI

Trento, 9 giugno 2023. Di Paolo Rosa, avvocato, Foro di Trento. Esperto in Diritto del Lavoro e Previdenziale.

«La Corte dei Conti in base alla Costituzione (art. 100) svolge: un controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo; un controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato; un controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria».

«[Segue] Il controllo di legittimità serve ad assicurare che un atto o un’attività siano conformi alla legge.

Il controllo sulla gestione, invece, serve a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa rispetto agli obiettivi posti dalla legge.

Il procedimento inizia con l’invio, da parte dell’Amministrazione proponente, dell’atto sottoposto a controllo al competente ufficio della Corte dei Conti che lo esamina nel termine di trenta giorni dalla ricezione e, ove lo ritenga legittimo, lo ammette al visto e alla registrazione.

Da quel momento l’atto acquista efficacia, cioè produce effetti giuridici.

Se la Corte, invece, dubita della legittimità dell’atto, formula rilievo invitando l’Amministrazione a fornire chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

In questo caso il termine di 30 giorni dal ricevimento è interrotto d’ufficio in attesa della risposta.

La legge 20/1994, art. 3, c. 2, prevede che: “Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell’amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l’ufficio non ne rimetta l’esame alla sezione del controllo.

La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza”.

Per accelerare ulteriormente il compimento dell’azione amministrativa è intervenuto, da ultimo, l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (legge di semplificazione 1999) che prevede che “in ogni caso” gli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità “divengono esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo” (salvo eccezionali ipotesi di sospensione conseguenti l’aver sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell’articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell’atto, ovvero in relazione all'atto, conflitto di attribuzione.).

Come illustrato sopra, la Corte ha, al massimo, non più di complessivi sessanta giorni per svolgere l’istruttoria ed esaminare gli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità, fatto salvo il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni» (dal sito della Corte dei Conti).

Con l’art. 22 del d.l. n. 76/2020 è stato affidato alla Corte dei Conti anche il controllo concomitante che rinviene però la sua origine all’interno dell’art. 11 della legge n. 15/2009. L’art. 22 così recita:

«Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale.

1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale. L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa, provvede all'individuazione degli uffici competenti e adotta le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile».

 «Il controllo concomitante della Corte dei Conti sul PNRR.

Le delibere n. 17 e n. 18 del 3 maggio 2023

La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR.

La Corte dei conti riferisce almeno semestralmente al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D.L. n. 77 del 2021, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR.

In aggiunta a tale funzione, la Corte dei conti, in attuazione dell'art. 22, comma 2, del D.L. n. 76 del 2020, ha istituito il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulle amministrazioni dello Stato.

L'obiettivo del controllo concomitante è quello di intervenire in itinere durante l'attuazione di un piano, programma o progetto, esercitando un'azione acceleratoria e propulsiva dell'azione amministrativa e assicurando, al contempo, il corretto impiego delle risorse rimesse alla gestione pubblica.

Il Collegio del controllo concomitante della Corte dei conti ha approvato, nel febbraio 2023, la Relazione sullo stato di attuazione del PNRR nel 2022, nel quale ha adottato ventisei delibere, per complessivi 23 miliardi del PNRR e per complessivi 2 miliardi del PNC.

Con due delibere del 3 maggio 2023 (n. 17/2023/CCC e n. 18/2023/CCC) il Collegio del controllo concomitante ha esaminato l'attuazione degli investimenti riguardanti la Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale (M2C2 I.3.3) e l'Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica (M2C2 I.4.3), mettendo in luce alcune criticità riguardanti il raggiungimento dei relativi traguardi previsti per il semestre in corso.

Per una panoramica più approfondita sulla governance del PNRR e sulle funzioni attribuite alla Corte dei conti in materia di monitoraggio dello stato di attuazione del Piano, si rinvia al Portale PNRR curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati» (Camera dei Deputati - Documenti Parlamentari).

Ora è accaduto che recentemente la Corte dei Conti, nell’ambito del controllo concomitante, ha evidenziato dei ritardi nella messa a terra del PNRR e così il Governo ha presentato un emendamento diretto, da un lato a prorogare al 30.06.2024 lo scudo per la responsabilità erariale e, dall’altro a sottrarre alla Corte dei Conti il controllo concomitante.

A mio giudizio, il controllo concomitante “in itinere” svolge una funzione collaborativa e compulsiva nel processo di autocorrezione che riguarda la macchina amministrativa nell’interesse del cittadino e confido che, nel dialogo tra Governo e Corte dei Conti, possa essere trovata la soluzione.

Come ha scritto Jacopo Sportoletti in “Il Collegio del controllo concomitante. Origine, aspetti sostanziali e procedurali” in Rivista Corte Conti n. 6/2022, pag.42, “Tale forma di controllo è il frutto di un potenziamento dei controlli attuato mediante l’introduzione di una fattispecie che si pone a metà strada  tra il controllo ex ante e quello ex post” cioè tra il controllo di legalità e quello sulla gestione.

Per comprendere appieno il problema è utile leggere la delibera del 9 maggio 2023, disponibile in allegato.

Allegati

Delibera Corte dei Conti 19/2023/CC