IL LIBERO ARBITRIO DI ALFREDO COSPITO

IL LIBERO ARBITRIO DI ALFREDO COSPITO

Torino, 30 marzo 2023. Di Chiara Zarcone, avvocato Foro di Torino, Cultore della materia in diritto penale presso l'Università degli studi di Torino.

Commento all’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. 

Che cosa significa affermare che “l’uomo è libero”?

Ragionare sul concetto di libertà sarebbe come ragionare sul dualismo bene/male, sarebbe come pensare l'infinito.

Tommaso dAquino sosteneva come il libero arbitrio - espressione pura e diretta del concetto di libertà - non fosse in contraddizione con la predestinazione alla salvezza in quanto la libertà umana e lazione divina della Grazia tendono ad unico fine, ed hanno una medesima causa, cioè Dio.

Nel corso del tempo si sono formate opinioni contrapposte, ovvero vi era chi credeva nella predestinazionee vi era chi a questo concetto si opponeva invocando invece il libero arbitrio.

La civiltà occidentale basa le più rilevanti concezioni sulla pena proprio sul libero arbitrio inteso come libertà dell’essere umano di scegliere le proprie condotte e la conseguente responsabilità in capo a questo, relativamente alla commissione delle stesse.

Hume definisce questa libertà come «un potere di agire o di non agire secondo le determinazioni della volontà; ossia che se preferiamo restar fermi, possiamo; se preferiamo muoverci egualmente possiamo» (D. Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding, 1748). J.S. Mill, uno dei massimi esponenti del liberalismo e dell' utilitarismo nonché membro del Partito Liberale affermò già nel 1859, dissertando in merito al rapporto fra diritto penale e libertà dell' uomo, come il diritto penale concerna la «libertà civile o sociale: la natura e i limiti del potere che la società può legittimamente esercitare sull’individuo».

Perché fare riferimento a temi quali concetto di libertà e quello di libero arbitrio?

In primo luogo perchè sono tematiche che hanno interessato l'uomo sin da quando questo ha avuto coscienza di sé stesso ed in secondo luogo per gli innumerevoli riflessi pratici che hanno nelle diuturne vicende della società e dei consociati.

Proprio questi concetti costituiscono i cardini sui quali il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha imperniato l'Ordinanza del 23 marzo ultimo scorso, con la quale ha rigettato l’istanza di differimento dell’esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare e quella di collocamento permanente nel Reparto di Medicina protetta dell’Ospedale San Paolo di Milano nei confronti di Alfredo Cospito.

E' dovere di questo Autore fare cenno, come fa peraltro il Tribunale di Sorveglianza di Milano nell'ordinanza in commento pubblicata già su diversi siti internet ( fra tutti giurisprudenzapenale.com ), ai reati in esecuzione in capo ad Alfredo Cospito: attentato per finalità terroristica o di eversione, reati in materia di armi, istigazione a delinquere, danneggiamento, associazione con finalità di terrorismo anche internazionale e/o di eversione dell'ordine democratico.

I Legali di Cospito, in sede di udienza innanzi al Tribunale di Sorveglianza, rilevavano come il loro assistito avesse da lungo tempo intrapreso lo sciopero della fame e come proprio a causa di questo, le sue condizione di salute si fossero gravemente ( e ormai quasi irreparabilmente) deteriorate, chiedendo dunque il differimento dell’esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare ed il collocamento permanente di Cospito presso il Reparto di Medicina protetta dell’Ospedale San Paolo.

L' Ordinanza riassume preliminarmente la pericolosità sociale di Cospito - facendo riferimento a specifici episodi della carriera criminale di quest'ultimo e raccogliendo i pareri negativi sia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino che del DNA - concludendo per il rigetto dell'istanza fatta dai Difensori, con un'articolata, precisa e puntuale motivazione.

Ha rilevato il Tribunale come, l' attuale condizione di salute dello stesso (Cospito) sia "diretta conseguenza dello sciopero della fame che egli sta portando avanti fin dall'ottobre 2022...si tratta, come dallo stesso affermato di una protesta non violenta consistente nel rifiuto volontario dell'alimentazione...per protestare con il regime speciale dell'art. 41 bis O.p.".

Alfredo Cospito e' ben conscio delle conseguenze della protesta che sta portando avanti, in primo luogo per sua ammissione e per averla dettagliatamente programmata, in secondo luogo perché informato dai medici in merito alle conseguenze che questa potrebbe avere sulla sua salute.

L'ordinanza parla di un rifiuto reiterato e cosciente di un protocollo di rialimentazione suggerito dai medici.

Rileva inoltre il Tribunale come l'attuale condizione di salute di Alfredo Cospito sia diretta e senziente “conseguenza dell’esercizio del suo diritto all’autodeterminazione attraverso il rifiuto, con scelta programmata, volontaria e autonoma, della affiancato alle dichiarazioni delle sue motivazioni e alla definizione degli obiettivi auspicati” - n.d.a. ecco il libero arbitrio!- .

Il Tribunale ha dunque ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, “in tema di differimento facoltativo della pena per grave infermità, la condizione di sofferenza autoprodotta dal condannato, realizzata cioè mediante comportamenti come la mancanza di collaborazione per lo svolgimento di terapie e di accertamenti o il rifiuto dei medicamenti e del cibo, non può essere presa in considerazione ai fini del bilanciamento tra esigenze di salvaguardia dei diritti fondamentali ed obblighi di effettività della risposta punitiva, non potendosi pretendere tutela di un diritto abusato ed esercitato in funzione di un risultato estraneo alla sua causa“ (fra tutte Cassazione Penale sez.I n. 17180/22).

La motivazione dei Giudici del Tribunale di Sorveglianza è degna di nota in primo luogo sul piano giuridico, in secondo luogo sul piano umano.

Non traspare mai un'assenza di umanità nei confronti di Cospito ed anzi vengono riportate minuziosamente le condizioni di salute dello stesso e più e più volte emerge come si sia tentato e si tenti ancora di ricondurlo alla ragione.

Lo stesso Presidente in udienza lo esorta a cessare lo sciopero della fame!

In questo caso non si può accusare la società di assenza di pietas e, giunti a tal punto non si può che concludere, come fa il Tribunale, che Cospito sia stato, sia e sarà artefice unico del suo destino.

Prima come soggetto ideatore ed agente delle condotte criminose di cui sopra, poi come architetto del proprio destino.

Lo Stato in questo caso non è il Leviatano che i neo-anarchici dipingono, Cospito è Leviatano di sé stesso ed in questa aberrazione risiede il suo libero arbitrio.

N.d.a. l'ordinanza in commento è consultabile al link https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2023/03/cospito.pdf