IL SONNO DELLA RAGIONE GENERA MOSTRI - IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE - PROFILI GIURIDICI

IL SONNO DELLA RAGIONE GENERA MOSTRI - IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE - PROFILI GIURIDICI

Torino, 5 settembre 2023. Di Chiara Zarcone, Avvocato del foro di Torino, giurista, già Cultore della materia diritto penale presso l’ Università degli studi di Torino.

"È il cuore, che mi sbatte così forte contro le costole, ad impedirmi di ragionare...Dove sono? Al parco. Mi sento male… mi sento male proprio nel senso che mi sento svenire… e non soltanto per il dolore fisico in tutto il corpo, ma per la rabbia, per l’umiliazione, per lo schifo.." (Lo Stupro, monologo di Franca Rame - 1975).

Ricordo che anni fa, leggendo questo monologo provai raccapriccio perché lo trovai fortemente evocativo dell'abisso d'orrore nel quale un gruppo di uomini avevano sprofondato una donna indifesa.

I recenti fatti di Palermo e Caivano sono la rappresentazione contemporanea di quanto raccontato 50 anni fa da Franca Rame e di quanto accaduto - purtroppo - a migliaia di donne.

Nel 1979 la RAI realizzò un documentario,Processo per stupro”, che aprì per la prova volta pubblicamente e popolarmente, il dibattito sulla criminalizzazione delle vittime nei tribunali. Loredana Rotondo, Rony Daopulo, Paola De Martis, Annabella Miscuglio, Maria Grazia Belmonti e Anna Carin, le registe del documentario, raccontarono per la priva volta sulle reti nazionali, un processo per stupro.

Purtroppo celebri le parole dell'avvocato Giorgio Zeppieri: “La violenza c’è sempre stata - diceva nella sua arringa - E allora, Signor Presidente, che cosa abbiamo voluto? Che cosa avete voluto? La parità dei diritti. Avete cominciato a scimmiottare l’uomo. Voi portavate la veste, perché avete voluto mettere i pantaloni? Avete cominciato con il dire 'Abbiamo parità di diritto, perché io alle 9 di sera debbo stare a casa, mentre mio marito il mio fidanzato mio cugino mio fratello mio nonno mio bisnonno vanno in giro?' Vi siete messe voi in questa situazione. E allora ognuno purtroppo raccoglie i frutti che ha seminato. Se questa ragazza si fosse stata a casa, se l’avessero tenuta presso il caminetto, non si sarebbe verificato niente”.

“Se le ragazze fossero rimaste accanto al focolare, dove era il loro posto - dirà durante il processo per i fatti del Circeo l’avvocato Angelo Palmieri - se non fossero uscite di notte, se non avessero accettato di andare a casa di quei ragazzi, non sarebbe accaduto nulla”.

L'orrore che trasmettono queste parole è ancor più amplificato dal fatto che vi sono a tutt'oggi persone che condividono - più o meno pubblicamente - questo pensiero! Quante volte abbiamo sentito persone affermare con convinzione che la violenza sessuale fosse dipesa dalle provocazione delle donne, dal fatto che certamente andando in giro di notte in abiti succinti "se la fossero cercata", o altri stereotipi similmente offensivi.

Non si parla di pensieri appartenenti al passato: buona parte delle persone crede sia ancora così.

I violentatori sono figli di questo pensiero - e figli di una cultura violenta, di matrice fortemente patriarcale e dichiaratamente pan-sessuale -. Le modifiche relative alle norme sui reati di violenza sessuale sono relativamente recenti, infatti solo con la legge numero 66 del 15 febbraio 1996 è stato abrogato lintero capo relativo ai delitti contro la libertà sessuale e modificata l’originaria collocazione sistematica del reato di violenza sessuale, che da delitto contro la moralità pubblica ed il buon costume è divenuto delitto contro la libertà personale.

Il reato di violenza sessuale di gruppo, espressione molto meno colorita di stupro ma corretta giuridicamente ( il reato di stupro non esiste, al contrario del reato di violenza sessuale declinato in tutte le sue eventuali circostanze) trova collocazione all'interno del nostro ordinamento nell' art. 609 bis del codice penale. Discostandosi dal recente passato, la norma è posta a tutela della libertà sessuale, ovvero a tutela della libertà di autodeterminarsi in ordine alla propria sfera sessuale ed agli atti che la compongono.

Secondo giurisprudenza e dottrina «integra l’elemento oggettivo del reato - formato da tre elementi che sono la condotta, l’evento e il nesso di causalità - di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona».

Merita in via esemplificativa di essere ricordata ex multis la Convenzione di Istanbul che, ratificata dall’Italia nel 2013, cristallizza lo stupro come un “rapporto sessuale senza consenso“. Nello specifico l’articolo 36, paragrafo 2, della Convenzione specifica che il consenso “deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto“.

All'elemento oggettivo sopra descritto, la giurisprudenza costante, affianca l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 609 bis c.p., il quale consiste nella coscienza e volontà di compiere un atto lesivo della libertà sessuale della persona ed invasivo della sua sfera sessuale, senza il consenso della stessa - cosiddetto dolo generico - . Il reato di violenza sessuale di gruppo è invece previsto dall'art. 609 octies del codice penale.

Qualora la condotta prevista dallart. 609-bis sia commessa da più persone contemporaneamente presenti, queste risponderanno non di concorso nel delitto di violenza sessuale bensì nel più grave reato di violenza sessuale di gruppo.

Il concetto di gruppo richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza sessuale.

L’elemento materiale che caratterizza la violenza sessuale di gruppo è tipizzato attraverso il richiamo alla partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis c.p.. Facendo riferimento, nello specifico, alla configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo, non viene richiesto che tutte le persone riunite compiano atti di violenza sessuale, ma è necessaria l’effettiva presenza di esse nel luogo e nel momento di consumazione del reato, posto che è necessario tenere conto della forza intimidatrice che la presenza delle più persone riunite esercita sulla vittima dell’abuso sessuale e che costituisce la ratio dell’incriminazione, distinguendo la violenza sessuale di gruppo dal concorso di persone nel reato di violenza sessuale.

Ciò perché il legislatore ha voluto rafforzare la tutela del bene protetto dall’incriminazione di cui all’art. 609-bis attraverso la previsione di una fattispecie incriminatrice autonoma e più grave (l’art. 609-octies c.p.), che tenesse pienamente conto del maggior disvalore penale del fatto derivante dall’apporto causale fornito nell’esecuzione del reato dalla presenza di soggetti concorrenti.

Tutto quanto rappresentato potrebbe indurre a ritenere che sia sufficiente che almeno due persone siano presenti sul luogo ove la vittima è abusata ed al momento in cui gli atti di violenza sessuale sono compiuti da uno di loro, traendo costui forza dalla presenza degli altri, non è tuttavia richiesto, per l’integrazione della fattispecie incriminatrice, che tutti i componenti del gruppo compiano gli atti di violenza o che assistano ad essi, bastando che abbiano apportato un contributo causale all’esecuzione del delitto e siano presenti nel luogo della violenza al momento dell’esecuzione del reato, potendo durante l’iter criminis intervenire in qualsiasi momento (Cass. Pen. sezione III n. 29096, 21 luglio 2020) .

L' interpretazione sistematica della fattispecie incriminatrice rafforza quanto detto poiché il quarto comma dell’art. 609-octies c.p., posto che sarebbe inconcepibile ravvisare il contributo di minima importanza nell’ipotesi di partecipazione diretta del correo agli atti di violenza sessuale, prevede una circostanza attenuante per il partecipe la cui opera abbia avuto una minima importanza nella fase preparatoria o esecutiva del reato sicché si deve necessariamente ritenere che il fatto tipico è integrato anche in assenza del diretto compimento di atti sessuali da parte di uno dei concorrenti.

Al di la delle considerazioni di diritto non si può ignorare come nei casi di violenza di gruppo entri in gioco anzitutto un meccanismo di contagio emotivo, tipico del gruppo e della folla anonima.

Non si può non pensare a Konrad Lorenz che nel suo scritto sull' "L'aggressività" (1986) teorizzò l' affascinante concetto di "schiera anonima", in cui gli individui si uniscono tra loro sì da formare un gruppo; più grosso sarà questo gruppo, più attrazione eserciterà sul singolo.

Basta che un singolo soggetto del gruppo inizi una violenza che gli altri si eccitano e si mimetizzeranno nella suddetta violenza, in un crescendo sfrenato di brutalità. Konrad Lorenz si riferiva però ai pesci e non agli esseri umani che dovrebbero essere governati dalla ragione ma purtroppo il sonno della ragione genera mostri.