LA VICENDA DELMASTRO

LA VICENDA DELMASTRO
Paolo Rosa, avvocato, già Presidente di Cassa Forense

Trento, 6 agosto 2026. Di Paolo Rosa, avvocato, già Presidente Cassa Forense

«Sono soddisfatto del voto su Andrea Delmastro», considerando che la procura «aveva fatto una richiesta generica che riguardava le intere comunicazioni di un parlamentare» ma «più in generale, quando si fanno queste indagini sequestrando i telefonini delle persone, non ci si rende conto che si sequestra la loro intera vita. Per arrivare alla selezione delle cose che possono essere utili alle indagini, si prende visione anche di ciò che è intimo e magari riguarda terzi.

Questo è inammissibile ed è irrazionale». Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intercettato alla Camera.

Nella discussione alla Camera di ieri, che io ho seguito, i rappresentanti della maggioranza hanno criticato la Procura della Repubblica di Roma perché non avrebbe circostanziato la richiesta di acquisizione, qualificandola una pesca a strascico.

Se la Procura lo avesse fatto, avrebbe però violato la legge e questo inoppugnabile dato è sfuggito ai più nella discussione.

Ma facciamo ordine.

Fino alla sentenza della Corte Costituzionale del 7 giugno 2023, n. 170 che ha esteso le garanzie di salvaguardia del diritto alla riservatezza dei dati archiviati sulla memoria di un telefono cellulare, qualificabili non come documento ma come corrispondenza con le tutele di cui all'art. 15 Cost., la Corte di Cassazione riteneva, in termini opposti, che gli sms conservati nel cellulare dovessero essere considerati documenti, liberamente acquisibili senza le garanzie dell'art. 15 Cost.

Dopo la sentenza 170/2023 della Corte Costituzionale, anche la Cassazione, a Sezioni Unite, si è uniformata richiedendo un provvedimento della Autorità Giudiziaria, necessariamente motivato, al fine di giustificare il sacrificio della segretezza della corrispondenza.

Nel caso di specie si tratta però del cellulare di un parlamentare garantito, oltre che dall'art. 15 Cost, anche dall'art. 68 Cost. (I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza).

Mi pare evidente che se la Procura avesse motivato la richiesta, avrebbe dato la prova inoppugnabile di aver letto le chat dell'onorevole prima di essere a ciò autorizzata, cosi violando la legge.

Credo si imponga un nuovo passaggio alla Corte Costituzionale.