SICAV E SICAF DI CASSA FORENSE E L’INTERESSE DELLA CATEGORIA DEGLI AVVOCATI

SICAV E SICAF DI CASSA FORENSE E L’INTERESSE DELLA CATEGORIA DEGLI AVVOCATI
Paolo Rosa, avvocato, già Presidente di Cassa Forense

Trento, 29 settembre 2026. Di Paolo Rosa, avvocato, già Presidente Cassa Forense

Ho già trattato il tema nelle mie cartelle “Cassa Forense: la svolta dei 4 miliardi” https://www.mondoprofessionisti.it/casse-di-previdenza/cassa-forense-la-svolta-dei-4-miliardi/

“Evoluzione del Progetto e Quadro Normativo

In continuità con gli indirizzi strategici già delineati, il percorso di ottimizzazione della gestione del patrimonio mobiliare di Cassa Forense ha segnato tappe fondamentali nel corso degli ultimi esercizi. Tale progetto, volto ad affiancare alla gestione diretta una struttura di fund hosting, mira a una maggiore efficienza operativa e al contenimento dei rischi attraverso l’impiego di veicoli d’investimento dedicati. Sulla base delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato dei Delegati (settembre e ottobre 2023), l'Ente ha approvato la costituzione di due Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) di diritto italiano, conformi al D.Lgs. 58/1998 (TUF) e alle relative disposizioni attuative di Banca d’Italia e del MEF:

1. una SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile) etero-gestita e multi-comparto;

2. una SICAF (Società di Investimento a Capitale Fisso) etero-gestita e multi-comparto.

Entrambi i veicoli, con una dotazione target, nascono per operare secondo il modello del fund hosting. Il modello di fund hosting fornisce un’infrastruttura operativa e regolamentare dedicata all'implementazione di strategie d'investimento per conto terzi, assicurando il pieno presidio della conformità normativa e della vigilanza prudenziale in linea con i requisiti definiti dalle Autorità competenti (Banca d’Italia e Consob).

Cronistoria delle Attività e Adempimenti Societari L’iter realizzativo ha comportato l’espletamento di complesse procedure di gara e adempimenti di governance, sintetizzati come segue:

 Selezione del Gestore Esterno: A seguito di procedura ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria, in data 10 ottobre 2024 la gestione dei veicoli è stata aggiudicata a Fondaco LUX SA.

 Governance e Compliance: Sono state definite le linee guida per le nomine e approvate le politiche di remunerazione degli organi sociali. In data 10 ottobre 2024 sono stati individuati i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di entrambi i veicoli.

 Costituzione Legale: Previa approvazione degli Statuto da parte del CDD (aggiornato ai sensi del DDL Capitali), in data 20 marzo 2025 si è proceduto alla costituzione ufficiale della "Cassa Forense SICAV in gestione esterna S.p.A." e della "Cassa Forense SICAF in gestione esterna S.p.A.", con un capitale sociale iniziale di 50.000 euro ciascuna.

 Perfezionamento Contrattuale: In data 11 dicembre 2025, a conclusione sia dell’iter autorizzativo presso Banca d’Italia per l’operatività in regime di stabilimento (branch) sul territorio italiano che dell’esperimento di tutte le verifiche contrattuali, Fondaco Lux SA ha sottoscritto i contratti di gestione (Management Agreement) per entrambi i veicoli.

 In data 16.03.2026 saranno sottoscritti i contratti con la società di revisione Deloitte & Touche.

Stato dell'Arte e Prospettive Future

Concluso l'esercizio con la penultima fase di avvio operativo, nel primo bimestre 2026 le due società stanno procedendo sia alla stesura del bilancio che all'attivazione della gestione finanziaria, posto che sono in fase di ultimazione i regolamenti dei singoli comparti. In attesa dei consuntivi delle controllate e stante l'assenza di ricavi operativi, si è proceduto all'accantonamento a Fondo Rischi degli oneri di gestione sostenuti dalla governance per organizzare lo start up dei veicoli SICAV e SICAF.

Governance e Compliance: Sono state definite le linee guida per le nomine e approvate le politiche di remunerazione degli organi sociali. In data 10 ottobre 2024 sono stati individuati i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di entrambi i veicoli. Nel primo bimestre 2026 le due società stanno procedendo sia alla stesura del bilancio che all'attivazione della gestione finanziaria, posto che sono in fase di ultimazione i regolamenti dei singoli comparti. In attesa dei consuntivi delle controllate e stante l'assenza di ricavi operativi, si è proceduto all'accantonamento a Fondo Rischi degli oneri di gestione sostenuti dalla governance per organizzare lo start up dei veicoli SICAV e SICAF. Appostati 418.058,32 euro.” (Fonte: Consuntivo 2025 di CF).

Oggi possiamo fare un passo in avanti alla luce degli Statuti di SICAV e SICAF.

La partecipazione ai due veicoli è riservata al socio unico Cassa Forense, investitore professionale.

La pluralità degli investitori è assicurata dalla natura giuridica del socio unico identificato in Cassa Forense che opera con finalità pubbliche nell’interesse di una pluralità di investitori identificati nella categoria degli avvocati sia iscritti che pensionati.

La gestione del patrimonio dei due veicoli è affidata ad un gestore esterno e cioè Fondaco Lux SA con sede in Lussemburgo, Banca depositaria BFF Bank spa con sede in Milano, della quale le cronache si stanno occupando. (Fonte Il Sole 24Ore “Bff Bank ha ricevuto un provvedimento da parte della Banca d’Italia nell’ambito degli accertamenti ispettivi di vigilanza. Bankitalia ha nominato Raffaele Lener e Francesco Fioretto commissari in temporaneo affiancamento al Cda, per «coadiuvarlo nel rapido processo di risanamento del quadro operativo-contabile e nella gestione delle azioni rimediali nel comparto creditizio afferente al business del factoring e del sistema di controlli interni, già avviate dalla banca»,” mentre su Italypost del 26 settembre 2026 Marco Liera scrive: “la challanger bank, sotto la scure di Bamkitalia, deve trovare un nuovo assetto senza scontentare i soci. Dopo le riclassificazioni dei crediti, lo stop ai dividendi e l’aumento dell’assorbimento di capitale, i margini di manovra si sono drasticamente ridotti.”

In base all’art. 11 del vigente Statuto di Cassa Forense spetta al Comitato dei Delegati deliberare, su proposta del CdA, la costituzione o partecipazione agli enti, società e organismi di cui all’art. 2, secondo comma, dello Statuto e ne designa i propri rappresentanti.

Soccorre, a questo punto, la previsione del novellato art. 2383 c.c. per il quale “La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo [2335, n. 4], e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450 [2364, n. 2, 2409]. La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi [2385], e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa [2386, 2456]”.

Ora applicando lo statuto di Cassa Forense, il CDD, su proposta del CdA, ha provveduto alla nomina del primo Presidente e degli amministratori dei due veicoli, per la SICAV gli avv.ti Valter Militi, Maria Annunziata, Enrico Cibati, Manuela Bacci e Vito Caldiero e per la SICAF Valter Militi, Maria Annunziata, Enrico Cibati, Benedetta Zambon e Giuseppe La Rosa Monaco.

Ugualmente per il Collegio sindacale.

Un possibile conflitto di interessi è stato valutato?

All’art. 20, per la SICAV, e art. 21, per la SICAF, viene disciplinato l’organo amministrativo stabilendo che la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, nominati dall’assemblea ordinaria.

I membri del Consiglio di Amministrazione durando in carica per tre esercizi, scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle loro funzioni.

L’assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Siamo quindi di fronte ad autonomine dei già nominati dal CDD su proposta del CDA di CF, rieleggibili senza alcun limite di mandato e quindi in palese conflitto con le disposizioni dello Statuto di Cassa Forense che prevede la rielezione per non più di due mandati, anche non consecutivi (art. 13 statuto di CF).

Per Cass. civ. sez. 6 4498/2020 “Ogni amministratore cessa dall’incarico (per rinuncia, decadenza, revoca o, appunto, scadenza del termine) e può essere rieletto. La delibera di nomina e la delibera di rielezione dell’amministratore hanno contenuto ed effetti giuridici eguali e differiscono soltanto nella circostanza che la rielezione riguarda persona già in carica, mentre la nomina riguarda persona nuova. La cessazione dell’amministratore dall’ufficio, benché rieletto, determina, quindi, l’obbligo per il collegio sindacale di iscrivere la notizia nel registro delle imprese, a fini della opponibilità ai terzi (arg. da Cass. Sez. 1, 07/07/1982, n. 4045; Cass. Sez. 3, 24/02/1994, n. 1886).”

Ma la cosa più “divertente” è che le vigenti modalità per la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare di Cassa Forense, di cui alla delibera del CdA 23.06.2022, all’art. 14, prevede che “la cessazione del rapporto organico con l’ente da parte del designato, per intervenuta cessazione dalla carica o dal rapporto lavorativo in Cassa Forense, non comporta la contestuale cessazione dell’incarico se il fondo fissa una scadenza nel proprio regolamento”.

Per gli incarichi a tempo indeterminato la scadenza è fissata al 31 dicembre dell’anno successivo alla cessazione del rapporto organico con l’ente. L’eventuale conferma dell’incarico necessita della valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione circa la sussistenza dei presupposti e requisiti richiesti per la nomina di un professionista esterno.

Anche qui il tutto dovrebbe essere di competenza del Comitato dei Delegati che quindi a me pare esautorato nelle sue funzioni senza procedere con le formalità necessarie per la modifica dello Statuto.

L’entità, appostata in bilancio, per la gestione e la remunerazione di tutti gli amministratori dei due veicoli che, così operando, si sono assicurati una poltrona, senza limiti di tempo, la ho indicata più sopra e non sono proprio bruscolini!

Possibile mai che i Ministeri vigilanti, insieme alla Covip, Banca d’Italia e Consob non diano un’occhiata a questi due statuti per valutarne la conformità allo statuto di cassa Forense?

Sulla rieleggibilità dopo tre esercizi qualche cosa non torna.

Se gli avvocati, iscritti e pensionati, sono investitori, queste nomine a vita rispondono ai loro interessi o a quelli dei singoli?

Per J.P. Morgan asset management “Ciascun Azionista ha il diritto di ricevere determinate informazioni sulle SICAV e sui Comparti in cui l'Azionista ha investito. Tali informazioni includono le Relazioni per gli Azionisti delle SICAV e ulteriori informazioni possono essere disponibili su richiesta”.

Il Governo, con il D. Lgs. 208/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'8 gennaio 2026, ha modificato i requisiti e i criteri di idoneità che gli esponenti aziendali e i responsabili delle principali funzioni aziendali delle SIM, SGR, SICAV e SICAF italiane sono tenuti a soddisfare.

In ogni caso il limite ai mandati, statutariamente previsto in Cassa Forense, deve valere anche per i suoi veicoli a socio unico, o no?

Direi proprio di sì, trattandosi della legge fondamentale della Fondazione.

Ma queste criticità di sistema le vedo solo io e non 80 Delegati per i quali dal 5 al 9 ottobre prossimo andremo a votare?

“Un tratto peculiare che, anche storicamente, connota l’ufficio di amministratore di società per azioni, e che tra l’altro lo distingue da quello proprio di altri tipi societari (anche capitalistici), è la temporaneità. Quello di amministrazione è immaginato come rapporto né permanente, né stabile La giusta durata dell’incarico di amministratore nella s.p.a., vuoi che sia affidato ad un amministratore unico, vuoi che sia affidato ad un consiglio di amministrazione o ad un consiglio di gestione, non soltanto non può essere di durata indeterminata, ma neppure può eccedere un periodo di tempo ben preciso: oggi, quello di tre esercizi.”(Fonte: V. P. SANFILIPPO, Funzione amministrativa e autonomia statutaria nelle società per azioni).

Vigilantibus iura succurrunt non dormientibus.