IL RICALCOLO PENSIONISTICO IN CASSA FORENSE E LA PRESUNZIONE DI LEGITTIMITA’ DELL’ATTO AMMINISTRATIVO
Trento, 9 ottobre 2026. Di Paolo Rosa, avvocato, già Presidente Cassa Forense
Partiamo da un dato certo: a consuntivo 2025, pag. 213, si legge che Cassa Forense ha accantonato a bilancio, per il contenzioso da ricalcolo pensionistico e arretrati, complessivamente € 168.746.129,41.
Nel contenzioso pendente, Cassa Forense, oltre a difendersi nel merito, preliminarmente eccepisce la prescrizione decennale del diritto del Collega di chiedere la riliquidazione del trattamento pensionistico di cui è titolare.
Recentemente nel merito si è pronunciata la Corte di Appello di Milano con sentenza n. 68/2026, pubblicata il 30.01.2026, R.G. 683/2025.
In tale sentenza la Corte di Appello di Milano, sulla eccezione preliminare di prescrizione, ha fatto copia – incolla dei punti 40, 41, 42 e 43 dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 32499/2025, pubblicata il 12.12.2025 e confermata dalla successiva sentenza 4577/2025, pubblicata il 01.03.2026, stessa Sezione, stesso Presidente, Relatori diversi, che qui trascrivo:
«40. Infine, con specifico riferimento alle doglianze di cui al settimo motivo di ricorso, si ritiene rilevante verificare la sorte della domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico in ragione del tempo trascorso dalla ammissione a pensione, e dalla successiva erogazione dei ratei, fino alla presentazione della domanda di prestazione rivendicata, cui si sovrappone il termine decennale di prescrizione del diritto al ricalcolo, eccepito dalla Cassa nella memoria di costituzione di primo grado ed in appello (come trascritta nel ricorso al motivo n. 7), con particolare riferimento ai professionisti che avevano ricevuto la comunicazione di ammissione alla pensione -unitamente al prospetto di calcolo oltre dieci anni prima dalla domanda di rivalutazione dei redditi.
41. Ferma la distinzione tra imprescrittibilità del diritto a pensione e termine di prescrizione dei ratei pensionistici, la domanda di riliquidazione in base al reddito rivalutato si pone su un diverso piano, coinvolgente l’accertamento, e conseguente quantificazione, di una componente del trattamento pensionistico (la rivalutazione del reddito) già calcolato al momento della sua ammissione.
L’azione volta a far valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, che si assume essere stata erroneamente liquidata in sede di determinazione amministrativa, è suscettibile di prescrizione ordinaria decennale quando abbia ad oggetto non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l'adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, “come avviene nei casi in cui l'Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale” (cfr. Cass. sent. 948/2010, e ord. 28306/13). Infatti, nel caso in cui la domanda giudiziale sia diretta ad ottenere la riliquidazione della prestazione pensionistica già attribuita, venendo in rilievo solo l’adeguamento di un diritto già riconosciuto sia pure per un importo inferiore, la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello dell’ordinaria prescrizione decennale (Cass. sent. 23172/2011).
42. La sentenza impugnata, nel richiamare un proprio precedente di merito, da un lato sembra ricondurre la domanda di rideterminazione del trattamento pensionistico al diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza (se così fosse, la censura sarebbe di agevole soluzione), dall’altro conferma la prescrizione dei singoli ratei colpiti dal fatto estintivo della decorrenza del termine decennale che ha preceduto le domande rivolte all’ente previdenziale, considerando cioè prescritte le somme di pensione ricalcolata antecedenti al decennio.
43. La soluzione della questione, che coinvolge alcuni professionisti controricorrenti ammessi a pensione più di dieci anni prima della data di deposito del ricorso introduttivo di primo grado, non può non tener conto della circostanza che i provvedimenti di ammissione a pensione già contenevano dati rilevanti e specifici sull’importo mensile lordo riconosciuto ed un prospetto indicante l’ammontare, anno per anno, del reddito pensionabile e del reddito rivalutato (come si evince dai prospetti pensionistici allegati); altresì la pronuncia impugnata non tiene conto che la doglianza del pensionato non riguardava i singoli ratei (né il diritto a pensione) ma l’intero ricalcolo pensionistico sulla base dei dati ostentati nei provvedimenti di ammissione, e che il fatto generatore della invocata prescrizione andrebbe ancorato per ciascun interessato, come momento di decorrenza ex art. 2935 c.c., proprio al provvedimento ammissivo del trattamento riconosciuto nell’an e nel quantum. E sotto questo profilo il motivo di ricorso è fondato.»
La Corte di Appello di Milano, sul presupposto che alla comunicazione della Giunta esecutiva di liquidazione della pensione era allegato un prospetto di calcolo che riportava, anno per anno, tutti i dati utilizzati dalla Cassa per determinare il trattamento de quo e perciò anche il reddito pensionabile e il reddito rivalutato, ha ancorato il dies a quo ex art. 2946 c.c. nel momento in cui l’avvocato è venuto a conoscenza del provvedimento di ammissione alla pensione di vecchiaia, essendo già all’epoca in grado di verificare la correttezza dell’operato di Cassa Forense pure in ordine alla rivalutazione del reddito pensionabile e ha quindi rigettato la domanda, compensando le spese di causa.
A mio giudizio, alla Corte di Appello di Milano è sfuggito il passaggio di cui al punto 41, pur se riportato nella motivazione della sentenza.
In questo passaggio la Corte di Cassazione, ferma la distinzione tra imprescrittibilità del diritto a pensione e termine di prescrizione dei ratei pensionistici, ha affermato che “la domanda di riliquidazione in base al reddito rivalutato si pone su un diverso piano, coinvolgente l’accertamento, e conseguente quantificazione, di una componente del trattamento pensionistico (la rivalutazione del reddito) già calcolato al momento della sua ammissione.”
La Corte di Cassazione, inoltre, non ha considerato che l’errore della Cassa ha ad oggetto la mancata rivalutazione dei c.d. tetti reddituali per l’anno 1980 e l’applicazione per gli anni dal 1983 in avanti di un coefficiente di rivalutazione inferiore a quello di legge.
Tale errore non è evidente e non risulta dal provvedimento di liquidazione della pensione, come è dimostrato del fatto che, come rilevato in tutti i giudizi, che solo all’esito di una verifica contabile effettuata da un esperto in materia di calcolo della pensione di Cassa, ci si è resi conto della predetta mancata rivalutazione dei c.d. tetti reddituali e dell’erronea applicazione del tasso di rivalutazione.
Ne consegue che nel caso di specie si discute del diritto a pensione e scatta l’imprescrittibilità del diritto a pensione, con la prescrizione decennale dei singoli ratei.
Una conferma di ciò io la trovo nel successivo passaggio nella motivazione della Suprema Corte quando afferma che “l’azione volta a far valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica è suscettibile di prescrizione ordinaria decennale quando abbia ad oggetto non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale, in sé considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’istituto previdenziale sia incorso in errore di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limiti che non sia quello dell’ordinaria prescrizione decennale.”
Credo che avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano sia stato proposto ricorso per Cassazione e non resta quindi che attende la pronuncia della Suprema Corte.
La Corte di Cassazione con ordinanza 11944 del 2024, con orientamento consolidato, in vertenza INPS dove si discuteva di decadenza e prescrizione del diritto al ricalcolo della pensione, ha precisato che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (v., fra tantissime, Cass. nn. 17430/2021, 123/2022, 1308/2022, 4858/2022, 5991/2022, 16860/2023, 24555/2023).
A questo punto si impone una considerazione finale che a me pare rilevante nel contenzioso in essere.
Vige la presunzione di legittimità dell'atto amministrativo della P.A. e Cassa Forense rientra nel novero della P.A.
Non pare, quindi, azzardato sostenere che la presunzione di legittimità degli atti amministrativi ha trovato finalmente un aggancio positivo di natura sostanziale: l’indicazione perviene dal nuovo art. 21 nonies, L. n. 241/1990 ( comma modificato dall’art. 1, comma 1,della legge 2.12.2025,n.182), rubricato “Annullamento d’ufficio”, laddove si sancisce che “il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21 octies (È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza) può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole”.
Come chiarito più sopra ha errato Cassa Forense nella rivalutazione del reddito anno 1980 e questo errore non era riconoscibile dallo iscritto se non tramite una consulenza tecnica.
Ne consegue che, a tutto concedere, il dies a quo non può essere ancorato alla comunicazione di liquidazione della pensione da parte di Cassa Forense
Di fronte alla illegittimità accertata da numerose sentenze di Cassazione, Cassa Forense avrebbe dovuto o annullare d’ufficio la determinazione o trovare un accordo con i ricorrenti, al fine di definire il contenzioso in essere.
Il non averlo fatto è un accidente che può spiegare la distanza tra iscritti e Fondazione, che la stessa Presidente ha denunciato in occasione della tornata elettorale, lamentando una bassa partecipazione al voto “che deve portare ad una riflessione di gruppo”.
Ecco la riflessione cominciamo a farla!
Infatti, come detto, «Per gli atti amministrativi vige la presunzione di legittimità
La congruità delle indennità, corrisposte dall’INAIL al lavoratore, nel giudizio di regresso, intentato contro il datore di lavoro, può essere fornita con l’attestato del direttore della sede regolatrice, svolgendo l’Istituto la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi; atti assistiti da presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi. Tale presunzione di legittimità può venir meno solo di fronte a precise contestazioni che evidenzino vizi da cui sarebbero affetti tali provvedimenti. Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 1841, depositata il 2 febbraio 2015.» (Fonte: Diritto e Giustizia, 03.02.2015)
Multa paucis!